ICI e IMU su terreni occupati illegittimamente: la Cassazione rimette alla Corte costituzionale il dubbio sulla tassazione del proprietario spogliato (Cass. trib. 10340/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 10340/2026, pubblicata il 20 aprile 2026 (R.G.N. 11432/2023) — udienza pubblica del 28 gennaio 2026, Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Stefania Billi.
La questione di legittimità costituzionale
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento) che abbia subito un’occupazione d’urgenza di terreni non seguita da decreto d’esproprio, poi dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo a un’irreversibile trasformazione degli stessi, quando il proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione, la riduzione in pristino, il risarcimento del danno e l’annullamento della procedura.
Il fatto
Il Comune di Golfo Aranci aveva emesso avvisi di accertamento ICI (anni 2007-2011) nei confronti di una società per terreni edificabili. Quei terreni erano stati occupati dal Comune — tramite una società partecipata — in forza di una procedura di pubblica utilità poi dichiarata illegittima, in assenza di un decreto d’esproprio, con irreversibile trasformazione dei luoghi e spossessamento senza indennizzo. La proprietaria si era attivata davanti al giudice amministrativo, ottenendo l’annullamento degli atti e l’ordine di restituzione e rimessione in pristino, mai eseguito. La Commissione provinciale aveva rigettato il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna aveva accolto l’appello della società, escludendo il possesso in capo alla contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La motivazione
Il presupposto dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli (art. 1 del d.lgs. n. 504/1992), inteso come potere di fatto legato alla titolarità di un diritto reale. Secondo l’orientamento consolidato — favorevole all’ente impositore — il proprietario che subisce un’occupazione illegittima resta soggetto passivo dell’imposta finché non interviene il decreto d’esproprio o la perdita definitiva del possesso.
Il Collegio dubita però della compatibilità di tale assetto con il principio di capacità contributiva: appare irragionevole affermare che sussista capacità contributiva in capo al proprietario spogliato del possesso da un’occupazione illegittima dell’ente, che si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per riottenere il bene, la rimessione in pristino, il risarcimento e l’annullamento della procedura. Ritiene quindi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992 (in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost.), questione che mantiene attualità anche nel regime IMU, improntato agli stessi criteri.
Esito: dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale; sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Corte costituzionale.
Implicazioni pratiche
Si tratta di un’ordinanza interlocutoria, non di una decisione di merito: la Cassazione non definisce la controversia, ma investe la Corte costituzionale. Il rilievo è comunque significativo per i contenziosi ICI e IMU su terreni oggetto di occupazioni illegittime o espropriazioni senza decreto (cosiddetta occupazione acquisitiva o usurpativa). La Cassazione mette in discussione l’indirizzo che mantiene la soggezione all’imposta del proprietario spogliato: se la Consulta accoglierà la questione, il proprietario che abbia perso il possesso per un’occupazione illegittima dell’ente e si sia attivato giudizialmente potrebbe non essere più tenuto al pagamento. Per i proprietari coinvolti conviene documentare l’attivazione giudiziale (restituzione, pristino, risarcimento, annullamento) e monitorare l’esito davanti alla Corte costituzionale.
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