Rimborso IVA e società di comodo: il mancato quadro sull’operatività non blocca la detrazione (Cass. trib. 19741/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 19741 del 14 giugno 2026 (R.G.N. 7347/2022) — Presidente Giuseppe Fuochi Tinarelli, Relatore Tania Hmeljak.
Il principio di diritto
Ai fini IVA, la mancata compilazione del quadro relativo alla verifica dell’operatività (disciplina delle società non operative) è irrilevante: il diritto alla detrazione o al rimborso del credito IVA spetta al soggetto che eserciti effettivamente un’attività economica, quando sussista un nesso diretto e immediato tra gli acquisti e l’attività, anche in presenza di sole operazioni preparatorie. La normativa interna sulle società di comodo non può comprimere il diritto a detrazione garantito dalla direttiva IVA (Corte di giustizia UE, causa C-341/22).
Il fatto
L’Agenzia delle entrate negava a una s.r.l. il rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2013, per l’omessa compilazione, nel Modello Unico, del quadro RF sulla verifica dell’operatività (disciplina delle società di comodo), adducendo anche un’asserita duplicazione del credito già chiesto a rimborso.
La Commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo insussistente la duplicazione e provata l’esistenza e l’inerenza del credito. L’Agenzia ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-341/22 (e di Cass. 24416/2024), la disciplina interna delle società non operative non può privare del diritto a detrazione il soggetto passivo che eserciti un’attività economica effettiva.
La detrazione spetta anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio finalizzate all’inizio effettivo dell’attività tipica (Cass. 25635/2022; Cass. 23994/2018). La CTR aveva accertato l’esistenza e l’inerenza del credito IVA sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente — tra cui le visure catastali attestanti immobili in corso di costruzione — elementi non specificamente contestati dall’Agenzia.
È perciò irrilevante, ai fini IVA, la mancata compilazione del quadro sull’operatività, essendo sufficiente che la società eserciti effettivamente un’attività economica e che sussista un nesso diretto e immediato tra gli acquisti che hanno generato l’eccedenza IVA e l’attività esercitata. Stante il mutamento della giurisprudenza, anche unionale, sopravvenuto alla presentazione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.
Implicazioni pratiche
Per le imprese, in particolare in fase di avvio o con lunghi cicli di investimento (si pensi agli immobili in costruzione), il diritto al rimborso o alla detrazione IVA non si perde per il solo inciampo formale del quadro sull’operatività. Conta la sostanza: attività economica effettiva e nesso tra acquisti e attività, dimostrabili con documentazione (visure, contratti, stato di avanzamento).
Sul piano difensivo è decisiva la contestazione specifica: l’Ufficio che non contrasta puntualmente gli elementi prodotti dal contribuente ne subisce l’accertamento. Il precedente unionale C-341/22 è la leva per superare, in materia di IVA, le preclusioni interne derivanti dalla disciplina delle società di comodo.
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