Perizia contrattuale e prescrizione: la “chiamata” del perito interrompe il termine de die in diem per tutta la durata delle operazioni (Cass. SU 11959/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 11959/2026, pubblicata il 30 aprile 2026 (R.G.N. 7265/2021) — pubblica udienza del 25 novembre 2025, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Alberto Pazzi.
Il principio di diritto
La perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria. L’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento, che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni secondo le modalità contrattualmente previste, costituiscono una condotta di prolungato adempimento incompatibile con la valutazione normativa di inerzia del titolare che, ai sensi dell’art. 2934 cod. civ., giustifica il decorso della prescrizione, e comportano un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia, sino alla sua definizione ovvero alla scadenza del termine contrattualmente stabilito.
Il fatto
Nell’ambito di una controversia su una polizza assicurativa (indennizzo per una rapina), il Tribunale e poi la Corte d’appello di Venezia avevano ritenuto prescritto il diritto all’indennizzo, sul presupposto che la perizia contrattuale prevista dalla polizza — qualificata come figura distinta dall’arbitrato rituale — non avesse interrotto il termine di prescrizione. La questione, per il contrasto sulla natura della perizia contrattuale e sui suoi effetti sul termine di prescrizione, veniva rimessa alle Sezioni Unite.
La motivazione
Le Sezioni Unite fissano quattro principi. La perizia contrattuale è la clausola con cui i contraenti affidano a un terzo, scelto per le sue competenze tecniche, la soluzione di questioni rilevanti per il loro rapporto. Ove il contenuto sia riconducibile all’art. 808-ter cod. proc. civ. e preveda la rinuncia a rivolgersi al giudice ordinario, essa assume natura di arbitrato irrituale; in mancanza di tale rinuncia costituisce figura atipica a natura obbligatoria. La perizia contrattuale pura non preclude l’azione giudiziaria (che integra semmai inadempimento), ma — questo il punto decisivo — la sua “chiamata” e lo svolgimento delle relative operazioni sono condotta incompatibile con l’inerzia rilevante ex art. 2934 cod. civ. e producono un effetto interruttivo della prescrizione de die in diem per tutta la durata del procedimento peritale.
Esito: la Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Chi attiva una perizia contrattuale (frequente nelle polizze assicurative per la stima del danno) non resta inerte ai fini della prescrizione: l’avvio e lo svolgimento delle operazioni peritali interrompono il termine giorno per giorno, fino alla conclusione della procedura o alla scadenza contrattuale. Il principio incide sulle strategie difensive in materia assicurativa e contrattuale, dove l’eccezione di prescrizione fondata sul tempo trascorso durante la procedura peritale perde consistenza. Resta ferma la distinzione tra perizia contrattuale pura (natura obbligatoria) e arbitrato irrituale ex art. 808-ter cod. proc. civ.
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