Prestiti con cessione del quinto: il Comune non risponde ex art. 1228 c.c. dei debiti personali dei dipendenti, è solo adiectus solutionis causa (Cass. 10720/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza n. 10720/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 3442/2025) — camera di consiglio del 10 marzo 2026, Presidente Lina Rubino, Relatore Antonio Scalera.

Il principio di diritto

L’ente pubblico non è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte a titolo personale dai suoi dipendenti — ancorché ne sia prevista l’estinzione mediante cessione del quinto dello stipendio o delegazione di pagamento al datore di lavoro — poiché parti di tali rapporti sono i dipendenti e non l’ente, il quale riveste la sola posizione di adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni dirette verso il creditore.

Il fatto

Una società finanziaria aveva concluso quattro contratti di prestito personale con due dipendenti del Comune di Siracusa, estinguibili mediante cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento al datore di lavoro; il Comune aveva rilasciato “atti di benestare”. Dopo le prime rate, i dipendenti erano divenuti inadempienti. La società aveva allora agito contro il Comune per responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.), chiedendone la condanna in solido con i dipendenti. Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la domanda contro il Comune; la Corte d’appello di Catania l’aveva invece accolta, condannando il Comune in solido. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi.

La motivazione

I primi due motivi sono fondati (assorbiti gli altri). L’art. 1228 c.c. — per cui il debitore che, nell’adempimento della propria obbligazione, si vale dell’opera di terzi risponde anche dei loro fatti dolosi o colposi — non è applicabile: presupporrebbe che il Comune fosse parte del rapporto obbligatorio con la finanziaria e vi avesse impiegato i dipendenti come ausiliari. È vero il contrario: sono i dipendenti ad aver stipulato i finanziamenti in proprio, divenendo essi, e non il Comune, parti dei rapporti obbligatori. Il Comune è un mero adiectus solutionis causa, ciòè soggetto incaricato del pagamento tramite trattenuta o delega, estraneo al rapporto.

Si applica il principio (Cass. n. 8368/2024) per cui, ove il debitore si avvalga di un terzo per l’adempimento, quel terzo — salvo specifici accordi con il creditore, un contratto a favore di terzo o una diversa disposizione di legge — ha la posizione di mero adiectus solutionis causa e non assume obbligazioni verso il creditore; l’eventuale inefficacia del pagamento ex art. 1190 c.c. lascia persistere l’obbligazione originaria in capo al solo debitore. L’ente pubblico non risponde dunque ex art. 1228 c.c. delle obbligazioni assunte a titolo personale dai dipendenti.

Esito: accoglie i primi due motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta la domanda della società nei confronti del Comune di Siracusa.

Implicazioni pratiche

La decisione ha effetto diretto sui contenziosi tra finanziarie e datori di lavoro nei prestiti con cessione del quinto o delegazione di pagamento. L’atto di “benestare” e il ruolo di trattenuta e versamento non rendono il datore di lavoro parte del contratto di finanziamento: esso resta un adiectus solutionis causa, tenuto a versare le somme trattenute ma non responsabile dell’inadempimento del prestito, di cui è debitore il solo dipendente. La finanziaria che voglia rivalersi sul datore di lavoro deve fondarsi su specifici accordi con esso, su un contratto a favore di terzo o su una previsione di legge; in loro assenza, l’azione diretta contro l’ente è destinata al rigetto. Un profilo di responsabilità del datore di lavoro può semmai sorgere per la mancata o inesatta esecuzione delle trattenute a lui spettanti, ma non per l’inadempimento del finanziamento in quanto tale.

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