Morte dell’imputato: l’assoluzione nel merito ex art. 129 c.2 c.p.p. prevale sull’estinzione del reato, ma solo se l’innocenza emerge ictu oculi (Cass. pen. 12501/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 12501/2026 (udienza 14 gennaio 2026) – Morte dell’imputato e prevalenza dell’assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.
Il principio di diritto
A seguito della morte dell’imputato, il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere si arresta alla mera “constatazione” della causa di proscioglimento.
Il fatto
La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna dell’imputato per corruzione, in relazione alla cessione di diritti di visione di film a prezzo maggiorato nell’ambito di un accordo corruttivo, con conferma delle statuizioni civili. Proposto ricorso per cassazione, nelle more del giudizio l’imputato decedeva, come da certificato di morte prodotto dal difensore, che sollecitava comunque l’esame del ricorso. Si poneva quindi la questione se dovesse prevalere l’assoluzione nel merito rispetto all’estinzione del reato per morte del reo.
La motivazione
La Corte rileva anzitutto la sostanziale estraneità dell’imputato ai fatti: l’accordo corruttivo era stato pattuito e gestito da altri, senza un suo coinvolgimento personale; difettava inoltre la qualifica soggettiva, avendo egli svolto una mera funzione di intermediazione priva di connotati pubblicistici. Ricostruito il contrasto tra l’orientamento che, dopo la morte dell’imputato, impone l’annullamento senza rinvio con mera declaratoria estintiva, e quello – riconducibile a Sez. U n. 6682/1992 – che fa prevalere l’assoluzione nel merito, la Corte aderisce al secondo: permane l’interesse, anche morale e patrimoniale, degli eredi all’affermazione dell’innocenza del de cuius, e l’art. 129, comma 2, c.p.p. attribuisce prevalenza all’assoluzione nel merito rispetto a qualsiasi causa estintiva. Tale prevalenza, tuttavia, soggiace al criterio dell’immediata evidenza: l’assoluzione e’ possibile solo quando la prova dell’innocenza emerga ictu oculi, arrestandosi la valutazione del giudice alla mera constatazione, non all’apprezzamento.
Esito: la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l’imputato non ha commesso il fatto.
Implicazioni pratiche
La morte dell’imputato non impone automaticamente la sola declaratoria di estinzione del reato: se dagli atti l’innocenza emerge in modo non contestabile, prevale l’assoluzione nel merito, con l’efficacia di giudicato spendibile nell’eventuale giudizio civile. Per la difesa e per gli eredi, ciò significa che sollecitare l’esame del ricorso conserva un’utilità concreta anche dopo il decesso, quando la prova liberatoria e’ di immediata evidenza.
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