Estradizione condizionata per mandato processuale e rinvio per esecuzione pena (Cass. pen. Sez. 6 n. 18798 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato d’arresto europeo processuale, la cittadinanza italiana della persona richiesta non assume valenza ostativa alla consegna, essendo la finalità rieducativa della pena garantita dal meccanismo della consegna condizionata ai sensi dell’art. 19, comma 2, l. n. 69/2005. Tale condizione, che impone il rinvio in Italia della persona, dopo il processo, per scontarvi l’eventuale pena, deve essere apposta dalla corte d’appello anche in mancanza di espressa richiesta dell’interessato, essendo sufficiente il possesso della cittadinanza italiana. L’omessa apposizione può essere colmata direttamente dalla Corte di cassazione, che pronuncia annullamento senza rinvio quando un nuovo giudizio sarebbe superfluo.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria tedesca di un cittadino italiano, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo processuale emesso per plurimi reati di truffa informatica commessi in Germania dalla fine di giugno alla metà di settembre 2024. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in tre motivi l’inosservanza degli artt. 18-bis e 19, comma 2, l. n. 69/2005, oltre alla violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, e l’omessa motivazione in ordine al radicamento sociale dell’interessato in Italia, che, a suo avviso, avrebbe valenza ostativa alla consegna.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente l’art. 18-bis l. n. 69/2005, relativo alla dedotta giurisdizione italiana sui fatti, poiché la censura di violazione di legge non era stata dedotta innanzi alla corte d’appello. Ha inoltre precisato che, in presenza di un mandato processuale, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna per fatti commessi in territorio italiano sussiste solo se, al momento della richiesta, risulti l’effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato, prova che nel caso difettava in radice.
La Corte ha invece accolto i motivi relativi all’art. 19, comma 2, l. n. 69/2005. Essa ha ricostruito l’evoluzione normativa della disciplina, osservando che, per il mandato d’arresto europeo esecutivo, la cittadinanza italiana costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna senza necessità di accertare il radicamento dell’interessato, mentre per il cittadino di altro Stato membro è richiesta la legittima ed effettiva residenza o dimora in Italia. Nel caso di mandato processuale, invece, la cittadinanza italiana non assume valenza ostativa all’esecuzione della consegna.
La tutela delle esigenze di rieducazione della persona richiesta in consegna è assicurata dal meccanismo di cui all’art. 19, comma 2, l. n. 69/2005, che consente di subordinare la consegna alla condizione del rinvio in Italia della persona, all’esito del processo, per scontarvi l’eventuale pena o misura di sicurezza privativa della libertà. La corte d’appello, pur avendo registrato l’espressa richiesta dell’interessato di scontare l’eventuale pena in Italia, aveva omesso di pronunciarsi sulla condizione, così violando la disposizione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la consegna allo Stato richiedente di un cittadino italiano deve essere subordinata alla condizione del rinvio in Italia, anche in mancanza di un’espressa diversa richiesta dell’interessato, e l’omissione può essere colmata direttamente dalla Corte di cassazione, che appone la condizione anche in difetto di specifica doglianza. L’annullamento con rinvio risulterebbe superfluo, poiché per il cittadino italiano è sufficiente il requisito del formale possesso della cittadinanza, senza condizioni aggiuntive. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della consegna, rigettando nel resto il ricorso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.