Prestazioni formative finanziate da fondi bilaterali: imponibilità IVA anche per il passato (Cass. civ. Sez. 5 n. 21600 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 276/2003 da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale costituito ai sensi dell’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276/2003 sono imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tale prestazioni non rientrano nell’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972, poiché gli enti e le società erogatrici non possono essere qualificati come organismi riconosciuti dallo Stato membro ai sensi dell’art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE. L’art. 1, comma 38, legge n. 207/2024 ha natura di interpretazione autentica, come desumibile dalla clausola di salvataggio di cui al comma 39, con la conseguenza che esso si applica anche ai periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, con salvezza dei comportamenti pregressi per i quali non siano intervenuti atti definitivi.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore della somministrazione di lavoro, per l’anno d’imposta 2017. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA, recuperando a tassazione l’imposta detratta dalla contribuente in relazione alle prestazioni di formazione del personale, ritenute esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972.
La società, che versava i contributi al fondo bilaterale Forma.Temp e riceveva da enti accreditati presso tale fondo le prestazioni formative, aveva impugnato l’atto impositivo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva riconosciuto l’esenzione, escludendo però la debenza delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ricorso incidentale avverso il solo capo relativo alle sanzioni.
La Motivazione della Corte
Nel decidere la questione, la Corte chiarisce che l’esenzione di cui all’art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633/1972 richiede il concorso di un requisito soggettivo e di uno oggettivo, conformemente alla disciplina unionale. Sul punto, richiama la sentenza della CGUE del 28/11/2013, causa C-319/12, secondo cui il riconoscimento delle finalità simili a quelle degli enti pubblici è rimesso allo Stato membro, ma non può essere accordato a organismi che non possano oggettivamente considerarsi aventi finalità analoghe.
L’analisi si concentra sulla portata dell’art. 1, comma 38, legge n. 207/2024, che sancisce l’imponibilità IVA delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro da enti e società finanziati attraverso il fondo bilaterale ex art. 12, comma 4, d.lgs. n. 276/2003. La Corte ravvisa nella disposizione una norma di interpretazione autentica, come confermato dall’inequivoco tenore del comma 39, che fa salvi i comportamenti pregressi.
La Corte ritiene la norma coerente con il quadro unionale: i compiti di autorizzazione e vigilanza del Ministero del Lavoro sui fondi, ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 276/2003, attengono alla corretta gestione delle risorse e non integrano quel riconoscimento che qualifica l’organismo come avente finalità simili a quelle degli enti pubblici di istruzione. La natura privatistica degli enti erogatori non è alterata dal meccanismo di finanziamento.
La sentenza impugnata, che aveva esteso l’esenzione agli enti accreditati da Forma.Temp valorizzandone il sistema di controlli, non è conforme a tale quadro. Accolti il primo e il secondo motivo di ricorso principale, risultano assorbiti il terzo e il quarto. Assorbito altresì il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate. La Corte cassa la sentenza e, decidendo nel merito, annulla l’atto impositivo, ritenendo che la sopravvenuta norma di interpretazione autentica giustifichi la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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