Recupero credito d’imposta per investimenti in macchinari: inammissibili le censure di violazione di legge che sollecitano il riesame del merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 16753 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, solo apparentemente, la violazione di una norma di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti e alla ricostruzione alternativa della fattispecie concreta operata dal giudice di merito. Il vizio di violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non ricomprende l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. La censura di violazione dell’art. 1362 c.c. è altresì inammissibile ove non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’atto di recupero relativo all’anno d’imposta 2017, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la parte del credito d’imposta per la c.d. “detassazione degli investimenti in macchinari” di cui all’art. 18 d.l. n. 91/2014, utilizzata in compensazione. L’agevolazione era stata negata poiché l’acquisto del macchinario complesso risultava avvenuto prima della finestra temporale prevista dalla norma, come da fattura del 31 marzo 2014, e poiché gli ulteriori componenti acquistati successivamente avevano un valore unitario inferiore alla soglia di legge.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Umbria confermava la sentenza di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione delle norme sulla competenza territoriale dell’ufficio emittente, la violazione dell’art. 18 d.l. n. 91/2014 e dell’art. 1362 c.c. per la qualificazione del contratto, e la violazione della stessa norma agevolativa con riferimento all’acquisto dei componenti accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi, dichiarandoli tutti inammissibili. Quanto al primo, relativo alla competenza dell’ufficio, la ricorrente non si è confrontata con la sentenza impugnata e ha omesso di indicare il dato indispensabile per valutarne la fondatezza, ossia il luogo del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 600/1973. La CTR non aveva affatto attribuito rilevanza al luogo di pagamento dell’F24, ma al domicilio fiscale della società al momento dell’utilizzazione del credito in compensazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la consolidata distinzione tra vizio di violazione di legge e vizio di motivazione: il primo investe immediatamente la regola di diritto, il secondo riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, che resta sottratta al sindacato di legittimità. La ricorrente, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 18 d.l. n. 91/2014 e dell’art. 1362 c.c., sollecitava in realtà un nuovo esame del merito, proponendo una ricostruzione alternativa dell’operazione nello schema del contratto di leasing, laddove la CTR aveva individuato una precedente compravendita già perfezionatasi prima dell’entrata in vigore della norma agevolativa.
La Corte ha precisato che il momento del compimento dell’investimento va individuato secondo i criteri di imputazione dei costi dell’art. 109 t.u.i.r.: in caso di compravendita, alla consegna del bene o al trasferimento della proprietà, se successivo; in caso di leasing, alla consegna o al verbale di collaudo per i beni soggetti ad approvazione. Tale principio, però, non era in discussione, essendo contestata solo la qualificazione della fattispecie.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile perché la CTR, escludendo l’agevolazione per i componenti di valore inferiore a diecimila euro in quanto non riconducibili al progetto di investimento, aveva espresso un giudizio di fatto sulla natura accessoria dei beni non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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