Mobilità scolastica e precedenza del caregiver: l’art. 33 l. 104/1992 non dà un diritto assoluto e la graduazione del CCNI non è discriminatoria (Cass. 24113/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 24113/2026, pubblicata il 27 luglio 2026 (R.G.N. 20507/2021) — pubblica udienza del 1° luglio 2026, Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Guglielmo Garri.
Il principio di diritto
L’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, nel riconoscere il diritto di scegliere “ove possibile” la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, non attribuisce al figlio che assiste il genitore con disabilità grave un diritto soggettivo assoluto e illimitato alla precedenza, ma un diritto che va contemperato, secondo un equo bilanciamento, con le esigenze organizzative del datore di lavoro e con gli interessi degli altri aspiranti alla mobilità. Non contrasta con l’art. 33 cit., con l’art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994 né con la direttiva 2000/78/CE la contrattazione collettiva (art. 13 CCNI) che gradua le precedenze, riconoscendo al figlio referente unico la precedenza piena nelle assegnazioni provvisorie e nella mobilità infraprovinciale e limitandola nei soli trasferimenti definitivi interprovinciali: tale graduazione non integra discriminazione (né diretta, né indiretta, né per associazione), poiché gli accomodamenti ragionevoli ex art. 5 della direttiva attengono alla singola situazione concreta e vanno distinti sia dalle azioni positive di carattere generale e astratto (art. 7), sia dalle precedenze rimesse alle scelte normative e contrattuali nazionali.
Il fatto
Una docente aveva agito per il riconoscimento della precedenza assoluta, ex art. 33 della legge n. 104 del 1992, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, in ragione dell’assistenza prestata al proprio genitore con disabilità, chiedendo la disapplicazione delle clausole del CCNI che tale precedenza escludevano. La Corte d’appello di Firenze aveva accolto la domanda, disapplicando la contrattazione collettiva ritenuta in contrasto con la norma primaria e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
Questione preliminare (obiter dictum e assorbimento). è infondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione di un’autonoma ratio decidendi: la pronuncia di assorbimento dell’appello principale è definitoria della causa, e le ulteriori considerazioni sul merito, svolte ad abundantiam, costituiscono meri obiter dicta privi di efficacia decisoria, insuscettibili di passare in giudicato e, quindi, non soggetti a onere di impugnazione (Cass. Sez. U. n. 3840 del 2007; n. 24469 del 2013).
Merito— fondato. L’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, con l’inciso “ove possibile”, non attribuisce un diritto assoluto, ma esige un bilanciamento tra interessi tutti di rilievo costituzionale (art. 97 Cost.). La contrattazione collettiva è la sede elettiva per comporre il conflitto tra i molteplici aspiranti alla mobilità: l’art. 13 del CCNI non esclude la tutela del caregiver, ma la gradua per categorie e per fasi, riconoscendo al figlio che assiste il genitore la precedenza piena nelle assegnazioni provvisorie e nella mobilità infraprovinciale, e un punteggio aggiuntivo (con precedenza non assoluta) nei trasferimenti definitivi interprovinciali.
La disciplina è conforme al diritto dell’Unione. La Corte di Giustizia, con la sentenza 12 marzo 2026, causa C-597/24, ha affermato che l’art. 5 della direttiva 2000/78 non osta a un sistema di mobilità che faccia prevalere le operazioni intraprovinciali su quelle interprovinciali, e che tale sistema non integra discriminazione indiretta; con la sentenza 11 settembre 2025, causa C-38/24, ha esteso al caregiver la tutela degli accomodamenti ragionevoli, ma nei limiti dell’onere non sproporzionato per il datore. Gli accomodamenti ragionevoli (art. 5) si misurano sulle singole situazioni concrete e sono distinti dalle azioni positive generali e astratte (art. 7): la graduazione delle precedenze, fondata sul diverso titolo assistenziale e non sulla disabilità in sé, non è discriminatoria. Né rileva l’estensione della precedenza interprovinciale operata dal successivo CCNI 2025-2028, che conferma come tale riconoscimento non discendesse automaticamente dalla legge, ma richiedesse una specifica scelta delle parti collettive.
Esito: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese, affinché si attenga ai principi enunciati e si pronunci sull’appello incidentale ritenuto assorbito.
Implicazioni pratiche
Punto fermo sul contenzioso in materia di mobilità del personale scolastico e tutela del caregiver. Primo: il diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 non è assoluto né illimitato— l’inciso “ove possibile” impone un bilanciamento con le esigenze organizzative e con gli interessi degli altri dipendenti. Secondo: è legittima la contrattazione collettiva che gradua le precedenze per categorie e per fasi, purché non escluda la tutela del caregiver, ma ne moduli l’intensità (piena nelle assegnazioni provvisorie e nella mobilità infraprovinciale, attenuata nei trasferimenti definitivi interprovinciali). Terzo: gli accomodamenti ragionevoli di derivazione eurounitaria vanno dedotti e dimostrati in relazione alla singola situazione concreta, e non possono essere invocati per travolgere in via generale l’assetto contrattuale. Per chi assiste il lavoratore, la strada non è la disapplicazione della contrattazione, ma l’allegazione puntuale delle esigenze concrete di assistenza nel singolo rapporto.