Nettezza urbana: spetta il rimborso auto per raggiungere il deposito, anche con autorizzazione tacita del datore (Cass. lav. 24114/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24114/2026, data di pubblicazione 27 luglio 2026 (R.G.N. 23010/2023) – Presidente Carla Ponterio, Relatore Francesco Giuseppe Luigi Caso.

Il principio di diritto

Il rimborso spese per l’uso della propria autovettura previsto dall’art. 37, lett. a), del CCNL per i dipendenti delle imprese di servizi ambientali spetta al dipendente che utilizzi il proprio mezzo “per ragioni di servizio” con l’autorizzazione dell’azienda, la quale può essere anche tacita o consistere nell’adesione a una richiesta datoriale, non essendo richiesta alcuna forma determinata; tale rimborso è autonomo rispetto alla disciplina dell’orario di lavoro e alla nozione di “posto di lavoro” di cui all’art. 17, comma 11, del medesimo CCNL, e la ricorrenza delle “ragioni di servizio” e dell’autorizzazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Il fatto

Un lavoratore del settore della nettezza urbana, il cui contratto individuale indicava quale “sede di lavoro a tutti gli effetti” l’intero territorio di un Comune, chiedeva il rimborso delle spese sostenute usando la propria autovettura per raggiungere quotidianamente il deposito aziendale, situato in un diverso Comune, dove doveva presenziare all’appello giornaliero e ritirare l’automezzo di servizio. Il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda; la Corte d’Appello di Catanzaro la accoglieva, riconoscendo il credito (euro 2.644,42) in forza dell’art. 37, lett. a), del CCNL applicabile.

La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 17, comma 11, e 37, lett. a), del CCNL e la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La motivazione

Il primo motivo è infondato, con profili di inammissibilità. L’art. 37, lett. a), del CCNL disciplina il rimborso per l’uso della propria autovettura “per ragioni di servizio”, previa autorizzazione aziendale – anche tacita o consistente nell’adesione a una richiesta del datore – senza forme determinate; è disposizione autonoma, che non richiama la disciplina dell’orario di lavoro e la nozione di “posto di lavoro” dell’art. 17, comma 11, dettata a fini diversi (il computo dell’orario effettivo per il personale tenuto a prestare lavoro in più Comuni). La Corte d’appello ha correttamente accertato che le “ragioni di servizio” consistevano nello spostamento dalla sede contrattuale – il territorio del Comune – al deposito aziendale, sito in altro Comune, per ritirare l’automezzo: accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il secondo motivo, relativo alla motivazione apparente, è del pari infondato: la sentenza d’appello spiega, con argomentazioni tutt’altro che apparenti, perché una richiesta tacita dell’azienda fosse presumibile (l’uso diuturno del mezzo non contestato, l’assenza di soluzioni alternative allegate dalla società), risolvendosi la censura in una nuova critica alla linea interpretativa dell’art. 37, lett. a), del CCNL.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna la società alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, distratte in favore del difensore del controricorrente.

Implicazioni pratiche

Nel settore dei servizi ambientali, il rimborso per l’uso dell’auto propria ex art. 37, lett. a), del CCNL spetta quando il mezzo è impiegato “per ragioni di servizio” con l’autorizzazione, anche solo tacita, del datore: la prolungata prassi non contestata dall’azienda vale come assenso implicito. Il diritto al rimborso è distinto dalle regole sull’orario di lavoro e sulla nozione di “posto di lavoro”. Poiché l’accertamento delle “ragioni di servizio” e dell’autorizzazione è di merito, in cassazione non è censurabile se sorretto da motivazione coerente, non potendo la parte mascherare da vizio di motivazione una diversa lettura della clausola collettiva.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *