Danni da infiltrazioni: opera la solidarietà ex art. 2055 c.c. tra condominio e proprietario della terrazza, e gli altri corresponsabili non sono litisconsorti necessari (Cass. civ. 23963/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, ordinanza n. 23963/2026, pubblicata il 23 luglio 2026 (R.G.N. 26903/2021) — adunanza camerale del 20 maggio 2026, Presidente Antonio Scarpa, Relatrice Tiziana Maccarrone.

Il principio di diritto

In caso di danni da infiltrazioni all’immobile sottostante, provocati da più soggetti— quali il titolare del diritto di uso esclusivo di una terrazza a livello e il condominio— nel concorso di distinti titoli di responsabilità extracontrattuale opera a pieno il regime di solidarietà imposto dall’art. 2055 cod. civ., che considera l’unicità del fatto dannoso a tutela del danneggiato. La solidarietà passiva è prevista nell’interesse del creditore e non incide sui rapporti interni tra condebitori (ove opera la ripartizione secondo la gravità delle rispettive colpe, o in parti uguali): i potenziali coobbligati solidali non sono, pertanto, litisconsorti necessari ex art. 102 cod. proc. civ., e la rinuncia del creditore al beneficio della solidarietà deve essere manifestata in termini espressi e inequivoci.

Il fatto

Il titolare di un’autorimessa ricavata nel locale interrato sottostante a due condomini adiacenti agiva per il risarcimento dei danni (all’attività, ai macchinari e un danno biologico) causati da infiltrazioni provenienti dalla copertura. I condomini chiamavano in causa i proprietari esclusivi delle terrazze sovrastanti. Il Tribunale di Roma, accertata la responsabilità concorrente di tutti e nell’impossibilità di determinare le percentuali di colpa, condannava in solido al risarcimento; la Corte d’appello di Roma confermava. Le proprietarie di una terrazza ricorrevano per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

Litisconsorzio necessario (primo motivo)— infondato. I potenziali coobbligati solidali non sono litisconsorti necessari: la solidarietà ex art. 2055 cod. civ. consente al creditore di agire per l’intero contro uno qualsiasi dei condebitori, con possibile scissione del rapporto processuale. Il mancato coinvolgimento di altri soggetti cui pure sarebbe riferibile il fatto dannoso non vizia il contraddittorio.

Solidarietà e domanda “pro quota” (secondo motivo)— infondato. La domanda di condanna dei convenuti “ciascuno in proporzione delle rispettive responsabilità” non integra una rinuncia (che dev’essere espressa e inequivoca) al beneficio della solidarietà passiva: la condanna in solido non viola l’art. 112 cod. proc. civ. La solidarietà opera nell’interesse del danneggiato; i rapporti interni tra i danneggianti (percentuali di colpa, regresso) gli sono estranei. I criteri di ripartizione delle spese condominiali (regolamenti, art. 1126 cod. civ.) sono irrilevanti sulla posizione del danneggiato e sul suo diritto al risarcimento.

Nesso causale, nullità della compravendita e liquidazione dei danni (motivi terzo, quarto e quinto)— inammissibili o infondati. La consulenza tecnica (di natura percipiente) aveva accertato plurime concause delle infiltrazioni, tra cui le condizioni dei terrazzi delle ricorrenti; le censure mirano a una rivalutazione delle prove, preclusa in cassazione (anche per la “doppia conforme” ex art. 348-ter cod. proc. civ.). I danni (diminuzione del volume d’affari liquidata in via equitativa, danno ai macchinari documentale, danno biologico su base medico-legale, costi di ripristino) risultano provati e correttamente liquidati.

Esito: rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità (euro 7.500,00 per compensi, oltre accessori); dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Coordinate operative in tema di danni da infiltrazioni in ambito condominiale. Primo: quando più soggetti (condominio e titolari di terrazze in uso esclusivo) concorrono a un unico fatto dannoso, il danneggiato può agire in solido ex art. 2055 cod. civ. per l’intero contro uno qualsiasi di essi, senza dover chiamare tutti in giudizio: i corresponsabili non sono litisconsorti necessari. Secondo: la formula “ciascuno in proporzione delle rispettive responsabilità” non equivale a rinuncia alla solidarietà, che va manifestata in modo esplicito. Terzo: la ripartizione interna delle colpe e delle spese (anche condominiali, ex art. 1126 cod. civ.) riguarda i soli danneggianti, che vi provvedono con l’azione di regresso, e non incide sul diritto del danneggiato. Per chi difende un condomino o un proprietario di terrazza, l’attenzione va spostata sul regresso interno, non sull’eccezione di litisconsorzio.

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