Sanità: il diritto al servizio mensa (o all’indennità sostitutiva) matura con l’orario di almeno sei ore e spetta anche ai turnisti notturni (Cass. 24180/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24180/2026 (deposito 2026) – Comparto sanità, diritto al servizio mensa o all’indennità sostitutiva e lavoratori turnisti.
Il principio di diritto
Nel comparto sanità, il diritto del dipendente alla fruizione del servizio mensa – o alle modalità sostitutive eventualmente istituite dall’azienda – matura in funzione dell’orario di lavoro e non della durata della pausa: l’orario giornaliero di almeno sei ore continuative, che ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 da’ diritto a un intervallo non lavorato, fa sorgere il diritto al servizio mensa, restando irrilevanti la durata dell’intervallo e l’articolazione del lavoro in turni; il diritto spetta anche ai turnisti, inclusi quelli notturni, e nessuna elisione e’ ipotizzabile tra l’indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione della pausa intralavorativa, voci di natura e funzione disomogenee.
Il fatto
Un’azienda ospedaliera era condannata, in primo e secondo grado, a pagare a un dipendente (collaboratore professionale sanitario) una somma a titolo di risarcimento per la mancata fruizione del servizio mensa o sostitutivo per un lungo periodo. L’azienda ricorreva per cassazione con quattro motivi, contestando l’efficacia interruttiva della prescrizione di una comunicazione priva di quantificazione del credito e l’interpretazione delle norme del CCNL del comparto sanità sul diritto alla mensa, in particolare per i turnisti (anche notturni), oltre a invocare l’elisione tra le somme pretese e la retribuzione delle pause.
La motivazione
Il ricorso e’ rigettato. Sul primo motivo, l’atto interruttivo della prescrizione richiede l’indicazione del soggetto obbligato e una chiara richiesta di adempimento, ma non necessariamente la quantificazione del credito, specie quando siano indicati il titolo e gli elementi per il calcolo, nella disponibilità del debitore. Sul secondo e terzo, la Corte da’ continuità all’orientamento consolidato: il buono pasto e’ agevolazione assistenziale condizionata alla pausa, che presuppone solo un orario di almeno sei ore continuative; il diritto alla mensa matura in funzione dell’orario, non della durata della pausa, e spetta ai turnisti – anche notturni – potendo essere fruito, nelle modalità sostitutive, prima o dopo il turno; l’indennità per il turno notturno compensa la gravosità del lavoro, ma non assorbe il diritto alla mensa, di cui la contrattazione non menziona l’esclusione. Sul quarto, non e’ ipotizzabile alcuna elisione tra l’indennità sostitutiva della mensa e la retribuzione della pausa intralavorativa, avendo natura e funzioni disomogenee.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna l’azienda alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore del procuratore antistatario.
Implicazioni pratiche
Nel comparto sanità il diritto al servizio mensa (o all’indennità sostitutiva, ove l’azienda l’abbia istituita) segue l’orario di lavoro: chi presta almeno sei ore continuative ha diritto all’intervallo e quindi alla mensa, a prescindere dalla durata della pausa e dall’articolazione in turni, inclusi quelli notturni. L’indennità per il turno notturno non elimina il diritto alla mensa, e non e’ consentita alcuna compensazione tra indennità sostitutiva e retribuzione della pausa breve, che hanno funzioni diverse. Per l’azienda, l’organizzazione dei turni deve consentire la fruizione delle pause senza lasciare scoperta l’assistenza; sul piano della prescrizione, e’ sufficiente un atto che indichi il titolo e la richiesta di adempimento, anche senza quantificare l’importo.
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