Totalizzazione dei contributi maturati presso un’organizzazione internazionale: il ‘rimborso’ che osta al cumulo è la restituzione, non la pensione già erogata (Cass. civ. n. 27195/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Civile, sentenza n. 27195/2025, pubblicata il 10 ottobre 2025 (udienza pubblica del 24 giugno 2025), R.G.N. 14296/2019. Presidente Lucia Esposito, Relatore Angelo Cerulo.
Il principio di diritto
In materia di cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un’organizzazione internazionale (art. 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, attuativo degli artt. 45 e 48 TFUE come interpretati dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 4 luglio 2013, causa C-233/12), il ‘rimborso’ dei contributi che, ai sensi del comma 3, osta a prenderli in considerazione ai fini del cumulo deve essere inteso come restituzione dei contributi a chi li ha versati, e non ricomprende l’erogazione di un trattamento pensionistico sulla base dei medesimi contributi: solo la restituzione, sottraendo i contributi al circuito previdenziale, preclude la totalizzazione, che va invece riconosciuta nella latitudine più ampia in coerenza con la libera circolazione dei lavoratori.
Il fatto
Un lavoratore aveva ottenuto in appello il diritto a cumulare le settimane di contribuzione maturate presso il Fondo lavoratori dipendenti con i periodi maturati presso un’organizzazione internazionale, ai fini della pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione. L’INPS ricorre sostenendo che quei periodi, avendo già dato luogo a una pensione a carico dell’organizzazione, dovessero considerarsi ‘rimborsati’ e quindi non cumulabili, e contesta la decorrenza della prestazione.
La motivazione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: il ‘rimborso’ indica la restituzione dei contributi, che ne determina la sopravvenuta carenza; l’erogazione di un trattamento pensionistico è invece prestazione diversa e autonoma, e i contributi permangono nel circuito previdenziale. Un’interpretazione estensiva contrasterebbe con il significato proprio delle parole (art. 12 delle preleggi) e con il favor per il cumulo dei periodi, presidiato dagli artt. 45 e 48 TFUE. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo sulla decorrenza, essendo il cumulo azionabile già in forza del diritto dell’Unione immediatamente precettivo, a prescindere dalla legge n. 115 del 2015.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio, in ragione della complessità e novità delle questioni.
Implicazioni pratiche
La sentenza tutela chi ha lavorato presso organizzazioni internazionali: quei periodi possono essere totalizzati con la contribuzione italiana ai fini della pensione, anche quando l’organizzazione abbia già erogato un proprio trattamento, purché i contributi non siano stati materialmente restituiti. La disciplina interna (art. 18 l. 115/2015) va letta alla luce del diritto dell’Unione e della giurisprudenza della Corte di giustizia, in chiave di massima espansione della facoltà di cumulo.
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Nota della Redazione
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