Revisione penale e perizie foniche con IA: quando la nuova valutazione tecnica è prova nuova (Cass. 29015/2026)
Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 29015/2026, depositata il 30 luglio 2026 (R.G.N. 6288/2026; camera di consiglio del 20 maggio 2026; Presidente Massimo Ricciarelli, Relatrice Stefania Riccio).
Il principio di diritto
Una diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove metodologie, più raffinate ed evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi, sulla cui base vengano svolte differenti valutazioni tecniche.
Il fatto
La Corte di appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile de plano l’istanza di revisione proposta avverso una condanna definitiva per falso ideologico e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (fondi comunitari e per sistemi turistici erogati dalla Regione Lombardia). L’istanza si fondava su due nuove consulenze foniche che escludevano che l’interlocutore di un’intercettazione ritenuta decisiva fosse il condannato. Il ricorso è affidato a due motivi.
La motivazione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La delibazione sull’ammissibilità della revisione richiede una valutazione sommaria ma non superficiale dell’idoneità delle nuove prove, con un confronto con il tessuto motivazionale della sentenza da revisionare, restando preclusa l’anticipazione del giudizio di merito. Non sono “prove nuove” quelle già esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamente per effetto di travisamento: in tal caso la sede è quella degli ordinari mezzi di impugnazione. Una diversa valutazione tecnico-scientifica può essere prova nuova solo se fondata su metodologie nuove e più evolute, idonee a cogliere dati obiettivi nuovi; nel caso, le indicazioni sulle metodiche foniche – il riferimento a software “che sfruttano l’intelligenza artificiale” e a dati biometrici – erano generiche, prive di reale contenuto informativo sull’affidabilità scientifica e sul carattere realmente innovativo. Peraltro la conversazione contestata non era decisiva: la qualifica di socio occulto poggiava anche su altre intercettazioni e dichiarazioni già vagliate.
Esito: ricorso dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e a 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Chi chiede la revisione fondandola su una nuova perizia – anche basata su intelligenza artificiale o dati biometrici – deve dedurre in modo specifico la novità del metodo e la sua capacità di produrre dati obiettivi nuovi: il richiamo generico a tecnologie “più evolute” non basta. E la prova già valutata dal giudice di merito non è “nuova” ai fini della revisione: quel vizio si fa valere con gli ordinari mezzi di impugnazione.
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