Chat e messaggi sul cellulare sono corrispondenza: senza sequestro del PM la prova è inutilizzabile e va rilevata d’ufficio (Cass. pen. 6171/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6171/2026 (numero desunto dal provvedimento), udienza pubblica del 16 gennaio 2026, depositata il 16 febbraio 2026 (R.G.N. 15137/2025) — Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Riccardo Amoroso.
Il principio di diritto
I messaggi di posta elettronica, i messaggi WhatsApp e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, perdano ogni carattere di attualità trasformandosi in mero documento storico. L’acquisizione operata dalla polizia giudiziaria, senza provvedimento di sequestro del pubblico ministero, dà luogo a inutilizzabilità patologica, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado ai sensi dell’art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
Il fatto
Due imputati erano stati condannati, in primo grado e in appello, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73 T.U. Stup.). La prova della responsabilità era stata desunta esclusivamente dal contenuto delle chat estratte dai cellulari in uso agli imputati, riprodotte dagli agenti di polizia giudiziaria mediante fotografie delle schermate (screenshot), senza un provvedimento di sequestro del telefono disposto dal pubblico ministero. Con il ricorso i due deducevano l’inutilizzabilità delle fotografie delle chat, per l’impossibilità di verificarne la corrispondenza all’originale.
La motivazione
Il profilo di inutilizzabilità dedotto dai ricorrenti — l’impossibilità di verificare la corrispondenza delle chat all’originale in assenza di sequestro del telefono — è infondato: la necessità di acquisire il supporto attiene al vaglio dell’attendibilità della testimonianza degli agenti sulle modalità di estrapolazione, ma non è di per sé causa di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 22695 del 2017, La Rosa; Sez. 5, n. 2658 del 2021).
La Corte rileva però d’ufficio il profilo fondato, non dedotto: le chat archiviate nei dispositivi hanno natura di corrispondenza e non possono essere acquisite dalla polizia giudiziaria senza il sequestro del pubblico ministero ex art. 254 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25549 del 2024, Tundo); sono inoltre affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi WhatsApp acquisiti mediante screenshot con il consenso dell’indagato ma in mancanza degli avvisi delle facoltà difensive, compresa quella di rifiutare la collaborazione e di essere assistito da un difensore (Sez. 6, n. 1269 del 2024, Lato). Trattandosi di prova acquisita con modalità vietate dalla legge, l’inutilizzabilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado ex art. 191, comma 2.
Poiché la responsabilità era stata desunta esclusivamente dalle chat e non residuavano altri elementi da valutare (la sola disponibilità delle chiavi dell’abitazione in cui erano state rinvenute alcune piantine non era di per sé dimostrativa), è superflua la restituzione al giudice di merito. La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con assoluzione dei due ricorrenti per non aver commesso il fatto (art. 620, comma 1, lett. l, cod. proc. pen.).
Implicazioni pratiche
Le comunicazioni conservate sullo smartphone — WhatsApp, sms, e-mail — restano corrispondenza tutelata anche dopo essere state lette: la polizia giudiziaria non può appropriarsene con uno screenshot, ma occorre il sequestro del pubblico ministero nelle forme dell’art. 254 cod. proc. pen. Il consenso dell’indagato non sana l’acquisizione se mancano gli avvisi delle facoltà difensive.
L’inutilizzabilità patologica non deve essere tempestivamente eccepita: è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione e anche nel giudizio abbreviato. È un presidio che opera a prescindere dalle strategie difensive delle parti.
Chi impugna deve comunque superare la “prova di resistenza”: l’espunzione dell’elemento inutilizzabile giova solo se le residue risultanze non bastano a sorreggere la condanna. Qui l’annullamento senza rinvio è stato possibile perché l’intera prova poggiava sulle chat inutilizzabili.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento integrale: scarica il PDF