Maltrattamenti e reformatio in peius: per ribaltare l’assoluzione serve una motivazione rafforzata (Cass. 29010/2026)

Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, sentenza n. 29010/2026, depositata il 30 luglio 2026 (R.G.N. 17315/2026; udienza pubblica del 10 luglio 2026; Presidente Gaetano De Amicis, Relatore Riccardo Amoroso). Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Per la riforma di una sentenza assolutoria non basta una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.

Il fatto

Il giudice dell’abbreviato aveva assolto l’imputato dai reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della convivente, condannandolo per le sole lesioni personali. La Corte di appello di Genova, su appello del pubblico ministero e previa rinnovazione dell’istruttoria con nuova escussione della persona offesa, aveva riformato l’assoluzione condannando per maltrattamenti e lesioni (con proscioglimento per la violenza sessuale per difetto di querela). L’imputato ha proposto ricorso articolato in più motivi.

La motivazione

Il ricorso è fondato. La Corte ribadisce che è legittima la rinnovazione dell’istruttoria disposta d’ufficio in appello quando ritenuta assolutamente necessaria (art. 603, comma 3, cod. proc. pen.), anche nel rito abbreviato e dopo la riforma Cartabia: manifestamente infondate le censure sulla conversione del rito da cartolare a orale. Ma la reformatio in peius di un’assoluzione impone una “motivazione rafforzata”: non basta una lettura alternativa di pari o minore plausibilità, occorre una forza persuasiva superiore che elida ogni ragionevole dubbio. Nel caso, la Corte di appello aveva omesso di confrontarsi con elementi valorizzati in primo grado – la relazione dei servizi sociali, da cui non emergevano condotte vessatorie riferite dalle figlie, e la documentazione sull’indipendenza economica della persona offesa – profili rilevanti sul carattere abituale delle condotte e sull’aggravante di cui all’art. 572, comma 2, cod. pen.

Esito: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova per una nuova valutazione del complessivo compendio probatorio.

Implicazioni pratiche

Per ribaltare in appello un’assoluzione serve una motivazione rafforzata che superi ogni ragionevole dubbio: una diversa valutazione probatoria di pari plausibilità non è sufficiente. L’obbligo persiste nel rito abbreviato e dopo la riforma Cartabia. Il giudice d’appello deve confrontarsi analiticamente con gli elementi che avevano fondato l’assoluzione, pena l’annullamento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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