Minaccia e legittima difesa: serve un pericolo attuale e non fronteggiabile rivolgendosi all’autorità; l’assoluzione che non lo spiega è motivazione apparente (Cass. pen. 27404/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione penale, sentenza n. 27404/2026, depositata il 21 luglio 2026 (R.G.N. 17787/2026) — udienza pubblica del 13 luglio 2026, Presidente Michele Romano, Relatore Carlo Renoldi (motivazione semplificata).

Il principio di diritto

La legittima difesa (art. 52 cod. pen.) postula che l’autore del fatto versi in una situazione di pericolo attuale per la propria incolumità fisica, tale da rendere necessitata e priva di alternative la reazione all’offesa; l’attualità del pericolo esclude dall’ambito della scriminante ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata. Lo stato di grave turbamento che, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, cod. pen. (introdotto dalla l. n. 36 del 2019), fonda la causa di non punibilità, deve essere prodotto dalla situazione di pericolo in atto, restando irrilevanti gli stati d’animo con cause preesistenti o diverse. La sentenza che affermi la scriminante senza esplicitare il percorso inferenziale, senza indicare le emergenze istruttorie a sostegno e senza dar conto della necessità della difesa e dell’inevitabilità altrimenti del pericolo (ossia dell’impossibilità di rivolgersi all’autorità) incorre nel vizio di motivazione apparente.

Il fatto

Il Giudice di pace di Benevento aveva assolto l’imputato dal reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) — consistito nell’invio, tramite messaggistica, di un messaggio vocale dal contenuto minatorio alla persona offesa — ravvisando la legittima difesa, reale o putativa, a fronte di condotte qualificate come provocatorie della persona offesa. Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della scriminante e la motivazione apparente e illogica.

La motivazione

Il ricorso del pubblico ministero è fondato. La legittima difesa richiede un pericolo attuale che renda la reazione necessitata e priva di alternative (Sez. 1, n. 51262 del 2017), con esclusione di ogni difesa preventiva o anticipata (Sez. 1, n. 48291 del 2018). Il grave turbamento ex art. 55, comma secondo, cod. pen. deve derivare dalla situazione di pericolo in atto, non da stati d’animo preesistenti o estranei (Sez. 4, n. 34345 del 2020).

Motivazione apparente. La sentenza si risolve in proposizioni assertive: non indica quali emergenze istruttorie provino le condotte provocatorie attribuite alla persona offesa, non spiega la preferenza accordata alla versione dell’imputato rispetto alle risultanze di segno contrario, e soprattutto non chiarisce perché il preteso pericolo non potesse essere fronteggiato rivolgendosi all’autorità giudiziaria o di polizia. L’affermazione dell’impossibilità di un commodus discessus è resa in modo generico e apodittico: la motivazione è, perciò, del tutto apparente.

Esito: accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Benevento in diversa persona fisica.

Implicazioni pratiche

Indicazioni operative sui limiti della legittima difesa e sull’onere motivazionale. Primo: la scriminante dell’art. 52 cod. pen. esige un pericolo attuale che renda la reazione necessitata e priva di alternative; la difesa preventiva o anticipata ne resta fuori. Secondo: il grave turbamento ex art. 55, comma secondo, cod. pen. rileva solo se generato dal pericolo in atto, non da tensioni o rapporti pregressi tra le parti. Terzo: chi afferma la scriminante (specie in una sentenza di assoluzione) deve dar conto in concreto della necessità della difesa e dell’impossibilità di ricorrere all’autorità; affermazioni generiche sull’assenza di alternative integrano motivazione apparente e sono censurabili in cassazione. Per l’accusa, il ricorso contro l’assoluzione trova terreno fertile proprio nella carenza di esplicitazione del percorso inferenziale.

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