Denuncia non calunniosa e responsabilità civile: nessun danno risarcibile se manca la calunnia (Cass. civ. n. 26977/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 26977/2025, pubblicata il 7 ottobre 2025 (R.G.N. 19769/2021; camera di consiglio del 6 giugno 2025; Presidente Caterina Marotta, Relatore Guglielmo Garri).
Il principio di diritto
La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d’ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato, solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività del pubblico ministero titolare dell’azione penale si sovrappone all’iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato.
Il fatto
Un dipendente del Ministero della Salute, responsabile sindacale, aveva agito contro il datore di lavoro chiedendo il risarcimento del danno (75.000 euro), sostenendo che la denuncia sporta dall’amministrazione – per uso anomalo del badge, poi conclusasi con assoluzione – fosse calunniosa e gli avesse causato anni di patimento e lesione della reputazione. Il Tribunale e la Corte di appello di Roma rigettavano la domanda. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, relativo al giudicato interno, è inammissibile per difetto di specificità e di decisività, essendo la sentenza sorretta da un’ulteriore e autonoma ratio decidendi. Il secondo motivo è infondato: chi chiede il risarcimento per una denuncia asseritamente calunniosa deve provare gli elementi, oggettivo e soggettivo, del reato di calunnia. La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non fonda responsabilità civile, perché l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero si sovrappone all’iniziativa del denunciante e interrompe il nesso causale, anche in caso di successiva assoluzione. Nel caso, i giudici di merito avevano accertato in fatto che nei fatti denunciati erano apprezzabili gli estremi di reato – tanto da avere determinato il rinvio a giudizio – escludendo la manifesta infondatezza della denuncia.
Esito: rigetto del ricorso.
Implicazioni pratiche
Denunciare o querelare un reato perseguibile d’ufficio non espone a responsabilità civile verso il denunciato, neppure se questi viene poi assolto: la responsabilità sorge solo se la denuncia integra gli estremi, oggettivo e soggettivo, della calunnia, che il danneggiato ha l’onere di provare. Fuori da questa ipotesi, l’iniziativa del pubblico ministero interrompe il nesso causale. Un principio rilevante anche nei rapporti di lavoro, dove la denuncia del datore non è di per sé fonte di danno risarcibile.
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