Licenziamento orale: la prova grava sul lavoratore; il part-time senza contratto scritto si presume a tempo pieno (Cass. lav. 4077/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 4077/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026 (R.G.N. 32249/2021), adunanza camerale del 2 dicembre 2025 — Presidente Adriana Doronzo, Relatore Francesco Giuseppe Luigi Caso.
Il principio di diritto
Il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l’intimazione senza forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, anche per comportamenti concludenti, non bastando la mera cessazione della prestazione; se, all’esito dell’istruttoria (pure officiosa ex art. 421 c.p.c.), permane l’incertezza probatoria, la domanda va respinta ex art. 2697 c.c. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto, onere di produzione del datore; in mancanza, il rapporto si presume svolto secondo i limiti orari contrattuali (a tempo pieno). È inammissibile il motivo di ricorso che mescola, sulla stessa questione, le censure eterogenee di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Il fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello del lavoratore, aveva condannato il datore al pagamento di circa 26.839 euro (di cui una quota a titolo di TFR), riconoscendo un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per il periodo ammesso dal datore (2001-2003), in mancanza del contratto scritto di part-time. Il datore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il lavoratore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale in quattro motivi (danni biologici da attività usurante, danno da omessa contribuzione ex art. 2116 c.c., estensione del rapporto ad altri periodi, licenziamento orale).
La motivazione
Il ricorso principale del datore è inammissibile: mescola i mezzi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. — il primo presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale, il secondo la contesta — in una promiscuità inestricabile (Cass. n. 1859/2021; n. 12625/2020); inoltre non è aderente alla reale motivazione della Corte territoriale, che aveva presunto il tempo pieno dalla mancata produzione del contratto scritto di part-time (onere del datore) e dalle deposizioni testimoniali, senza mai discutere di una “novazione” del rapporto.
È rigettato anche il ricorso incidentale del lavoratore. La domanda di danni biologici da lavoro usurante difetta già di allegazione, prima che di prova. Sul danno da omessa contribuzione (art. 2116 c.c.), la Corte d’appello aveva rilevato l’assenza di prova di un rapporto eccedente i limiti riconosciuti e un principio di prova contrario (libro paga e matricola vidimato, buste paga firmate, comunicazione di cessazione). I motivi che rimettono in discussione l’accertamento testimoniale sono inammissibili, come quello che sovrappone i vizi ex nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.
Sul licenziamento orale (quarto motivo, infondato), la Corte applica il principio consolidato (Cass. n. 3822/2019): il lavoratore deve provare che la risoluzione è riconducibile alla volontà datoriale; in caso di incertezza, la domanda va respinta ex art. 2697 c.c. L’art. 5 legge n. 604/1966 (onere della giusta causa o del giustificato motivo a carico del datore) riguarda un’ipotesi diversa. Nel caso, non solo l’onere non era stato assolto, ma agli atti risultava una lettera di dimissioni firmata dal lavoratore e mai disconosciuta. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile e quello incidentale rigettato; spese compensate per reciproca soccombenza.
Implicazioni pratiche
Chi lamenta un licenziamento orale deve dimostrare che è stato il datore a volere la fine del rapporto: la sola interruzione della prestazione non basta e, se resta il dubbio, la domanda cade. La regola sull’onere della giusta causa (art. 5 legge n. 604/1966) opera su un piano diverso e non soccorre chi non abbia prima provato l’esistenza stessa del licenziamento.
Il part-time è a forma scritta: se il datore non produce il contratto, il rapporto si presume a tempo pieno e le differenze retributive si calcolano su quella base. È un onere documentale che grava sul datore di lavoro.
Sul piano della tecnica di redazione del ricorso, sommare nello stesso motivo il vizio di violazione di legge (n. 3) e quello di omesso esame o illogicità (n. 5) rende la censura inammissibile: i due vizi muovono da presupposti opposti e vanno tenuti distinti.
Dati identificativi omessi in conformità all’art. 52 d.lgs. 196/2003.
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