Irreperibilità alla visita fiscale: i verbali fanno fede solo dei fatti attestati, non delle annotazioni valutative; la violazione del mero obbligo informativo comporta sanzione conservativa e reintegra (Cass. 22621/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 22621/2026 (deposito 2 luglio 2026) – Irreperibilità alla visita fiscale, efficacia dei verbali e selezione della tutela.
Il principio di diritto
Al fine di selezionare la tutela applicabile, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore e in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato.
Il fatto
A un lavoratore, assente per malattia, era stato contestato di essersi reso irreperibile a tre visite mediche di controllo domiciliari disposte dall’INPS, con esiti “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”. Il Tribunale e poi la Corte d’appello di Venezia annullavano il licenziamento per giusta causa e ordinavano la reintegrazione con indennità ex art. 18, comma 4, St. lav. Quanto a una delle assenze, il lavoratore si era allontanato per un trattamento fisioterapico senza darne preventiva comunicazione. La società ricorreva per cassazione con più motivi.
La motivazione
Il ricorso e’ rigettato. L’interpretazione dei verbali di visita fiscale (atti amministrativi non normativi) e’ una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in cassazione se non implausibile: la Corte territoriale ha letto in modo complessivo e coordinato le espressioni ambigue dei verbali, valorizzando gli accessi andati a buon fine in date contigue e il mutamento della situazione dei luoghi. I verbali del medico fiscale fanno fede fino a querela di falso solo dei fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non delle annotazioni valutative come “sconosciuto/irreperibile”, la cui equivocità può essere superata senza querela di falso. Nel merito, la violazione del solo obbligo di preventiva comunicazione dell’allontanamento per una prestazione sanitaria (art. 31 CCNL) – in assenza di recidiva – e’ stata correttamente sussunta in un’ipotesi per la quale il contratto collettivo prevede sanzioni conservative (art. 38 CCNL), con conseguente tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav.
Esito: la Corte rigetta il ricorso della società e la condanna alle spese del giudizio di legittimità (euro 5.500).
Implicazioni pratiche
Per il datore di lavoro, l’esito “irreperibile” del verbale di visita fiscale non e’ una prova blindata: le annotazioni valutative del medico non godono di fede privilegiata e possono essere contestate senza querela di falso. Soprattutto, quando la condotta accertata integra la mera violazione di un obbligo informativo (assenza per prestazione sanitaria non preventivamente comunicata) e il CCNL la punisce con sanzione conservativa, il licenziamento e’ sproporzionato e scatta la reintegra: la selezione della tutela passa dalla sussunzione della condotta nella clausola contrattuale, non da un autonomo giudizio di proporzionalità.
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