Prescrizione pena calcolata sulla pena inflitta non su quella residua (Cass. pen. Sez. 1 n. 18808 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo del termine di estinzione della pena per prescrizione, la nozione di “pena inflitta” di cui all’art. 172, primo comma, cod. pen. deve intendersi riferita alla pena irrogata con la sentenza di condanna. Essa non coincide con la pena concretamente da scontare, determinata all’esito dell’applicazione di cause estintive successive alla irrevocabilità della pronuncia, quali l’indulto. È manifestamente infondato il motivo di ricorso che proponga un computo basato sulla pena residua, in quanto il beneficio incide sull’esecuzione ma non sulla misura della pena inflitta, che resta il parametro legale per la determinazione del termine prescrizionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto l’istanza di declaratoria di estinzione della pena per prescrizione, sollevata dal condannato in relazione a una sentenza di condanna pronunciata nel 2011, divenuta irrevocabile l’11 ottobre dello stesso anno. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto che il termine prescrizionale dovesse essere calcolato sulla pena inflitta, pari a otto anni e sei mesi di reclusione, senza considerare l’eventuale applicazione dell’indulto, che avrebbe ridotto la pena da espiare.
Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e sostenendo che il termine di prescrizione della pena dovesse essere determinato in relazione alla pena da scontare, computata dopo l’applicazione dell’indulto, pari a cinque anni e sei mesi di reclusione. Il Sostituto Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, condividendo il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 172, primo comma, cod. pen. fa riferimento alla pena irrogata in sentenza e non alla pena da scontare all’esito dell’applicazione di cause estintive successive alla condanna. Nel caso di specie, la pena inflitta era di otto anni e sei mesi di reclusione, così che il termine di prescrizione, ai sensi della norma richiamata, doveva essere determinato nel suo doppio, ovvero in diciassette anni.
A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha richiamato i propri precedenti, tra cui Sez. 1, n. 49748 del 2018 e Sez. 1, n. 21867 del 2006, nonché pronunce più recenti che hanno ribadito il medesimo principio. La Corte ha escluso che l’indulto, quale causa estintiva successiva alla condanna, possa assumere rilievo nella determinazione del termine di prescrizione della pena, influendo esclusivamente sulla fase esecutiva.
Il termine di diciassette anni, non essendo decorso, escludeva la prescrizione. L’ordinanza impugnata aveva pertanto fatto corretta applicazione del principio richiamato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata in tremila euro.
Nota della Redazione
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