Consulente finanziario radiato dall’albo per incarichi in società poste in amministrazione straordinaria: l’onere di provare l’estraneità ai fatti (Cass. civ. n. 27543/2025)
Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 27543/2025, pubblicata il 15 ottobre 2025 (pubblica udienza dell’11 settembre 2025), R.G.N. 30059/2022. Presidente Laura Tricomi, Relatrice Rita Elvira A. Russo.
Il principio di diritto
In tema di albo unico dei consulenti finanziari, l’avere svolto, nei due esercizi precedenti l’adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo poi sottoposte ad amministrazione straordinaria integra una situazione impeditiva alla permanenza nell’albo; l’interessato può dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa (art. 2 d.m. n. 472 del 1998), ma sono inammissibili in sede di legittimità le censure che, sotto l’apparenza della violazione di legge, sollecitino una rivalutazione del merito o non si confrontino con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il fatto
Un consulente finanziario era stato cancellato dall’albo unico dall’Organismo di vigilanza (OCF) in conseguenza dei provvedimenti con cui la Banca d’Italia, su proposta della Consob, aveva disposto l’amministrazione straordinaria (art. 56 TUF) di società di cui egli era stato amministratore. L’interessato contestava l’ascrivibilità dei fatti, la propria estraneità e la natura sostanzialmente penale della sanzione, con lesione del diritto di difesa. La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’opposizione; egli ricorre per cassazione.
La motivazione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Le censure erano generiche e volte a una rivalutazione di merito non consentita: la Corte d’appello aveva reso un apprezzamento autonomo sulla non estraneità del ricorrente ai fatti, e le deduzioni sul diritto di difesa e sulla mancata ammissione delle prove non indicavano i parametri concretamente violati né si confrontavano con la ratio decidendi. La circostanza temporale invocata dal ricorrente costituiva una valutazione, non un fatto storico decisivo omesso, come tale non deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente alle spese.
Implicazioni pratiche
La pronuncia conferma il rigore del sistema di vigilanza sull’albo dei consulenti finanziari: l’aver ricoperto cariche gestorie in società poi poste in amministrazione straordinaria costituisce situazione impeditiva, superabile solo dimostrando in modo specifico la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi. In cassazione, non bastano deduzioni generiche sul diritto di difesa: le censure che sollecitano un riesame del merito o non colpiscono la ratio decidendi sono inammissibili.