Crediti restitutori da azioni BPV esclusi dalla cessione a Intesa Sanpaolo (Cass. civ. Sez. I n. 4211 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’investitore alla restituzione di quanto versato in esecuzione di contratti di acquisto di prodotti finanziari nulli è escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, convertito con l. n. 131 del 2017. Rileva, a tal fine, il momento genetico del credito e non quello in cui sorge la controversia: se il fatto costitutivo è anteriore alla cessione, la pretesa restitutoria non segue l’azienda ceduta. L’accertamento del giudice di merito sulla portata della clausola di esclusione e sulla non coincidenza tra cessionaria ed effettivo titolare del credito costituisce valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Un investitore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto le sue domande di nullità dei contratti quadro sottoscritti e dei conseguenti acquisti di azioni della Banca Popolare di Vicenza, con richiesta di restituzione della somma di euro 250.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
Nel giudizio di primo grado era intervenuta volontariamente la banca in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice aveva dichiarato inammissibili le domande verso la cessionaria per difetto di legittimazione passiva e improcedibili quelle verso l’interventore ai sensi dell’art. 83 t.u.b. La Corte di appello aveva confermato. Il ricorso è affidato a due motivi: il primo censura il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva della cessionaria; il secondo contestualizza la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la proposta di definizione del giudizio ex art. 380-bis cod. proc. civ. e ne condivide le conclusioni. Il primo motivo è inammissibile: il giudice di merito ha accertato che la cessionaria non è titolare in concreto del credito vantato verso l’emittente in liquidazione coatta, in forza dello specifico contratto di cessione d’azienda intervenuto il 26.6.2017, in conformità all’art. 3, lett. b), d.l. n. 99/2017.
Tale norma esclude dal perimetro della cessione ogni pretesa connessa con la sottoscrizione di azioni o obbligazioni dell’istituto in liquidazione, dunque anche le azioni di pretesa nullità e quelle restitutorie. Si tratta di accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Non vale a superarlo l’argomento sulla pretesa nullità del contratto c.d. monofirma, richiamato con Cass., Sez. Un., n. 898/2018: esso non è idoneo a smentire la omnicomprensività della clausola di esclusione dalla cessione, secondo la lettura data dalla sentenza impugnata.
Il Collegio aggiunge un argomento ulteriore. Il credito dell’investitore alla restituzione di quanto indebitamente versato in esecuzione di contratti di acquisto di prodotti finanziari nulli è escluso dai rapporti trasferiti ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, convertito con l. n. 131 del 2017. Sebbene la controversia sia sorta in epoca successiva, il credito trae origine da un fatto occorso prima della cessione, come affermato da Cass. n. 35820 del 2023.
Anche il secondo motivo è inammissibile, avendo il giudice applicato il criterio della soccombenza. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte condanna la parte istante ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con richiamo a Cass., Sez. Un., n. 28540 del 2023: alla controricorrente è liquidata la somma di euro 9.000,00 e ulteriori euro 2.500,00 sono dovuti in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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