Onere di impugnazione della relata di notifica solo per le attestazioni fidefacenti (Cass. civ. Sez. 3 n. 12151 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la dichiarazione con la quale l’ufficiale giudiziario o quello postale riferisce di non aver trovato alcuno all’indirizzo del destinatario costituisce mera presunzione, non già attestazione dotata di pubblica fede, ed è pertanto superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di esperire la querela di falso. Il giudice del merito, in caso di contestazione, deve accertare se nel luogo indicato si trovi la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del notificando, valutando le prove fornite dalle parti. Costituisce, inoltre, principio consolidato che il giudice del merito non è tenuto a motivare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quando manchino contrarie argomentazioni delle parti o queste non siano specifiche; può, in tal caso, limitarsi a riconoscere dette conclusioni come giustificate dalle indagini svolte e dalle spiegazioni contenute nella relazione. L’adesione acritica del giudice alle risultanze della consulenza tecnica è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente deduca la specifica decisività degli elementi trascurati, indicando puntualmente gli atti e i documenti ignorati.
Il Fatto
Il Tribunale di Siena dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione proposta da un fideiussore avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di una società di leasing per il pagamento di una somma di denaro. L’opposizione era stata proposta dopo la dichiarazione di fallimento della società debitrice principale e dopo la notifica del decreto ingiuntivo. La Corte d’appello di Firenze, dichiarata la nullità della querela di falso proposta in via incidentale dall’opponente, rigettava l’appello, gravandolo delle spese del grado.
Avverso la sentenza della corte territoriale il fideiussore proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, lamentando, da un lato, l’erroneo diniego dell’autorizzazione alla presentazione della querela di falso avverso la relata di notifica, e dall’altro, l’omesso esame della falsità delle firme apposte sul contratto di fideiussione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 140, 222 e 644 cod. proc. civ., ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il consolidato principio per cui la dichiarazione di irreperibilità del destinatario non costituisce attestazione di pubblica fede, ma integra una mera presunzione superabile con ogni mezzo di prova, senza necessità di impugnazione con querela di falso. Ne deriva che il giudice del merito, in caso di contestazione, deve compiere un accertamento di fatto sulla effettiva residenza, dimora o domicilio del notificando, valutando le prove fornite dalle parti ai fini della pronuncia sulla validità della notificazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che la corte territoriale si era conformata a tale indirizzo, avendo dichiarato la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per essere stata effettuata ad un indirizzo incerto, e riconosciuto l’ammissibilità dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., procedendo allo scrutinio del merito. L’autorizzazione alla querela di falso, pertanto, era stata correttamente negata non essendo la relata di notifica un documento avente fede privilegiata in relazione alle circostanze dichiarate da terzi.
Quanto al secondo motivo, concernente l’omesso esame della falsità delle firme, il ricorso è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che il giudice di merito, nel richiamare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, aveva concordato con esse, ritenendo dimostrato che la firma appartenesse all’appellante. Tale motivazione è stata considerata sufficiente in base al principio per cui il giudice non è tenuto a giustificare diffusamente la propria adesione alle conclusioni del consulente, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti o esse non siano specifiche.
Il ricorrente non ha dedotto di aver rivolto critiche specifiche alle conclusioni della C.T.U., né ha indicato gli atti e i documenti di cui sarebbe stata trascurata la valutazione, violando il principio di specificità di cui all’art. 366, comma primo, n. 6 cod. proc. civ. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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