Sanzioni Consob: il prospetto non veritiero è illecito permanente e la prescrizione decorre dalla chiusura dell’offerta (Cass. 27579/2025)
Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 27579/2025 (n. sez. 2391/2025, R.G.N. 31916/2020) — camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, deposito 16 ottobre 2025, Presidente Aldo Carrato, Relatore Riccardo Guida.
Il principio di diritto
In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la condotta sanzionata dal combinato disposto degli artt. 94 commi 1, 2 e 3 (nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 184 del 2012), 113 commi 1, 2 e 3, 191 e 192-ter del d.lgs. n. 58 del 1998, consistente nella predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero, idoneo a indurre in errore l’investitore sull’effettiva convenienza dell’offerta al pubblico, integra un illecito di natura permanente, in quanto i suoi effetti si producono oltre il tempo in cui il prospetto sia stato approvato dall’autorità di vigilanza e si estendono fino alla chiusura dell’offerta, con la conseguenza che solo da tale ultimo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione.
Il fatto
Un ex consigliere di amministrazione di una banca proponeva opposizione ex art. 195 TUF avverso una delibera sanzionatoria della Consob del 17 aprile 2014, che gli aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 euro ex art. 191, comma 2, TUF per violazione degli artt. 94, commi 2 e 3, e 113, comma 1, TUF, in relazione alla mancata disclosure, nel prospetto informativo dell’offerta al pubblico di azioni rivenienti da un aumento di capitale del 2008, di taluni strumenti derivati. La Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 195, comma 7, TUF (mancata previsione dell’udienza pubblica); la Corte costituzionale, con ordinanza n. 158/2017, aveva restituito gli atti, essendo nel frattempo entrato in vigore il d.lgs. n. 72/2015 che prevedeva la discussione in udienza pubblica. Riassunto il giudizio, la Corte di Firenze respingeva l’eccezione di tardività della riassunzione e annullava la sanzione per prescrizione della pretesa, condannando la Consob alle spese. La Consob ricorreva per cassazione con quattro motivi; il controricorrente resisteva.
La motivazione
Primo motivo (violazione dell’art. 297 c.p.c.: tardività della riassunzione dopo il giudizio incidentale di costituzionalità). Infondato. La riassunzione (18 maggio 2018) fu tempestiva, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione alle parti (26 febbraio 2018), ad opera della cancelleria, del deposito della sentenza della Corte costituzionale. In tema di sospensione del processo per trasmissione degli atti alla Consulta, il dies a quo per la riassunzione va individuato diversamente a seconda dei casi: nella sospensione necessaria (il giudizio da cui è promanato l’incidente) esso coincide con la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale; nella sospensione anomala (pendenza di un giudizio di costituzionalità sollevato da altro giudice) coincide con la pubblicazione della pronuncia nella Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 2028/2024).
Secondo e terzo motivo (natura istantanea o permanente dell’illecito; motivazione apparente sul momento consumativo). Fondati, con assorbimento del quarto (spese). Il tema è l’individuazione del momento di consumazione dell’illecito, dal quale decorre la prescrizione quinquennale ex art. 28 l. n. 689/1981. La stessa delibera era già stata esaminata da questa Corte, in relazione ad altri componenti del consiglio, con l’ordinanza n. 6295/2023, che ha qualificato la predisposizione di un prospetto incompleto o non veritiero come illecito di natura permanente, i cui effetti si estendono fino alla chiusura dell’offerta al pubblico. Individuato il dies a quo nella data di chiusura dell’offerta (19 maggio 2008), la prescrizione quinquennale non era maturata quando, il 24 aprile 2013, la Consob notificò la lettera di contestazione degli addebiti, atto interruttivo del termine.
Esito: accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.
Implicazioni pratiche
La decisione consolida un principio decisivo per il contenzioso sulle sanzioni Consob in materia di prospetto: l’omissione o falsità informativa non è un illecito istantaneo che si consuma con l’approvazione del prospetto da parte dell’autorità di vigilanza, ma un illecito permanente i cui effetti perdurano fino alla chiusura dell’offerta al pubblico; è da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale. Per chi impugna la sanzione, l’eccezione di prescrizione va quindi costruita sulla data di chiusura dell’offerta e non su quella di approvazione del prospetto, verificando con precisione gli atti interruttivi (in primis la lettera di contestazione). Sul piano processuale, la pronuncia ricorda che, dopo un incidente di costituzionalità, il termine per riassumere decorre dalla comunicazione della cancelleria alle parti (sospensione necessaria) e non dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riservata alla diversa ipotesi della sospensione anomala.