Usura nel leasing: no a somma di tassi e commissioni (Cass. civ. Sez. III n. 690 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di verifica del superamento del tasso soglia usurario, non sono cumulabili tra loro voci del costo del credito che assolvono a distinte funzioni. Gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, sicché non può operarsi la loro sommatoria. La commissione di estinzione anticipata costituisce una clausola penale di recesso, volta a compensare il venir meno dei vantaggi finanziari del prestito, e non può essere cumulata con gli interessi moratori. La verifica dell’usura va condotta avendo riguardo a ciascuna clausola, non al costo complessivo del contratto di leasing. Il motivo di ricorso che solleciti una rivalutazione degli elementi fattuali e istruttori è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società utilizzatrice, cessionaria di un contratto di lease back immobiliare stipulato nel 2008, agisce contro la concedente, oggi incorporata dalla banca controricorrente, per far accertare l’usurarietà degli interessi applicati e ottenere la restituzione di quanto versato a tale titolo. Il Tribunale, previa riunione dei giudizi, accerta la risoluzione di diritto del contratto per mancato pagamento dei canoni a far data dal luglio 2015 e ordina il rilascio dell’immobile, rigettando le domande della utilizzatrice.

La Corte d’appello di Milano conferma la decisione. La società propone ricorso per cassazione con sei motivi, incentrati sull’asserito superamento del tasso soglia e sul collegamento negoziale tra leasing e contratto di Interest Rate Swap. La banca resiste con controricorso. La trattazione è fissata in adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La Corte rileva che le censure, pur formalmente prospettate come violazione degli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., si risolvono in una sollecitazione a una non consentita rivalutazione della quaestio facti, senza alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata e mediante mera contrapposizione di valutazioni diverse.

Sul piano sostanziale, la Corte ribadisce che la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia a quelli moratori, ma non consente di sommare il tasso corrispettivo e quello di mora, fondandosi essi su presupposti diversi e antitetici. Richiama sul punto Cass. Sez. U. n. 19597 del 2020 e Cass. Sez. I n. 14214 del 2022. La corte di merito aveva accertato che la ricorrente, per sostenere l’usurarietà, sommava tutti gli oneri indicati in contratto, oltre ai costi di estinzione anticipata.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata, la Corte conferma l’impossibilità di cumularla con gli interessi moratori. La prima integra una clausola penale di recesso, che consente al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata e compensa il venir meno dei vantaggi finanziari previsti dal mutuante; i secondi sono una penale risarcitoria per il ritardo. Voci corrispondenti a distinte funzioni non sono comparabili, secondo il principio espresso da Cass. Sez. Un. n. 16303 del 2018 e ribadito da Cass. Sez. III n. 7352 del 2022.

In ordine al dedotto collegamento negoziale tra leasing e contratto IRS, la Corte conferma la valutazione della corte di merito: lo Swap è un contratto finalizzato a coprire la componente variabile del tasso e non può essere sommato agli interessi del leasing. La pretesa gratuità del contratto è inoltre priva di fondamento, non essendo stata rilevata l’usurarietà di alcuna clausola singolarmente intesa.

Il quinto motivo è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., essendo la decisione conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di maggiorazione del tasso moratorio. Il sesto motivo è in parte inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., e in parte infondato, avendo la corte di merito correttamente affermato che il mancato buon fine degli addebiti non esonerava la debitrice dall’obbligo di provvedere diversamente al pagamento. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *