Sanzioni antitrust: gli errori del Consiglio di Stato sul diritto UE non aprono il ricorso in Cassazione (Cass. SU n. 28461/2025)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 28461/2025 (ud. 23/09/2025, dep. 27/10/2025; R.G.N. 14285/2023) — Primo Presidente f.f. Antonio Manna, Relatrice Annalisa Di Paolantonio

Il principio di diritto

Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost.): la Cassazione è organo regolatore della giurisdizione, non garante ultimo della nomofilachia né della legittimità eurounitaria, convenzionale o costituzionale delle norme applicate dal giudice amministrativo. L’erronea interpretazione del diritto dell’Unione, lo “stravolgimento” della giurisprudenza della Corte di giustizia e l’omesso rinvio pregiudiziale interpretativo ex art. 267 TFUE integrano al più errores in iudicando o in procedendo, estranei all’eccesso di potere giurisdizionale; solo l’omesso rinvio pregiudiziale di validità degli atti dell’Unione può porre una questione di giurisdizione.

Il fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accertava un abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE) nel mercato degli SMS massivi (“bulk”) commesso da un operatore di telefonia verticalmente integrato, mediante margin squeeze — compressione dei margini tra prezzi all’ingrosso di terminazione praticati ai concorrenti e prezzi al dettaglio — e discriminazione tecnica nell’accesso alle piattaforme di consegna, irrogando una sanzione di 5.743.814 euro. Il TAR Lazio annullava il provvedimento; il Consiglio di Stato (sent. 3793/2023), in accoglimento dell’appello dell’Autorità, confermava sanzione e impianto accertativo, ritenendo corretti il test del concorrente di pari efficienza e la valutazione di replicabilità delle offerte. La società ricorreva alle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. con tre motivi: stravolgimento dell’art. 102 TFUE e del canone di effettività della tutela, omesso rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, eccesso di potere per omesso accertamento dei fatti.

La motivazione

Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile in tutte le sue articolazioni, ribadendo il perimetro dell’eccesso di potere giurisdizionale: difetto assoluto (invasione della sfera del legislatore o della discrezionalità amministrativa, o arretramento) o relativo (violazione dei limiti esterni verso altra giurisdizione). Ne restano fuori gli errores in procedendo e in iudicando, anche quando investano il diritto dell’Unione: dopo Corte cost. 6/2018 — che ha respinto la concezione “dinamica” della giurisdizione — e la sentenza CGUE Randstad (C-497/20), l’orientamento è consolidato (S.U. 28803/2022, 27160/2023, 18539/2023, 4284/2023, 18722/2024) ed è stato applicato anche alle sanzioni AGCM (S.U. 28350/2024, 13974/2024, 27140/2023, 9861/2023). La full jurisdiction sulle sanzioni (artt. 6 CEDU e 47 CDFUE) è assicurata dal doppio grado amministrativo; l’art. 7 d.lgs. 3/2017 lascia impregiudicati facoltà e obblighi del giudice ex art. 267 TFUE.

Il primo e il terzo motivo — inesatta ricostruzione dei fatti e decisione in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia su margin squeeze ed effetti escludenti — denunciano errores in iudicando, estranei al sindacato sulla giurisdizione. Il secondo, sull’omesso rinvio pregiudiziale, è parimenti inammissibile: solo l’omesso rinvio di validità può integrare questione di giurisdizione, non quello interpretativo (S.U. 20062/2024, 8800/2024), perché la Corte di giustizia opera come interprete e non come giudice del caso concreto. Ricorso inammissibile; spese liquidate in 12.000 euro in favore dell’AGCM e 18.200 euro in favore della società controricorrente, con raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per le imprese sanzionate dall’AGCM la partita si gioca tutta davanti al giudice amministrativo: TAR e Consiglio di Stato esercitano il sindacato pieno su fatti, test economici e compatibilità eurounitaria, e la loro eventuale erronea applicazione del diritto UE non apre la strada delle Sezioni Unite. Chi punta sul rinvio pregiudiziale deve sollecitarlo — e motivarlo — nel giudizio amministrativo, perché l’omissione del rinvio interpretativo non è recuperabile in Cassazione; residuano semmai i rimedi risarcitori per violazione del diritto dell’Unione da parte del giudice di ultima istanza. Il ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. resta praticabile nei soli casi-limite di invasione o arretramento della giurisdizione: proporlo per censure di merito espone a spese consistenti e al raddoppio del contributo unificato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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