Intercettazioni e chat acquisite nel processo penale: utilizzabili anche nel procedimento disciplinare dei magistrati (Cass. SU 22592/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 22592/2026, pubblicata il 1° luglio 2026 (R.G.N. 22843/2025) — pubblica udienza del 10 marzo 2026, Presidente Aggiunto Stefano Mogini, Relatore Antonella Pagetta.

Il principio di diritto

La ratio dell’art. 270 c.p.p. non impedisce qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma solo che sulle stesse possa essere fondato l’accertamento della responsabilità penale; il “transito” nel procedimento disciplinare a carico dei magistrati di intercettazioni o di messaggistica ritualmente acquisiti nell’ambito del giudizio penale è pienamente compatibile con la Costituzione, il diritto dell’Unione e i principi della CEDU.

Il fatto

La Sezione Disciplinare del CSM dichiarava un magistrato di sorveglianza responsabile dell’illecito di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109/2006 e applicava la sanzione della perdita di anzianità di due mesi, per aver frequentato una persona che gli constava aver riportato condanna a pena superiore a tre anni ed essere sottoposta a un procedimento di sorveglianza di sua competenza. Il rapporto, evolutosi in stretta amicizia tra il 2020 e il 2023, emergeva da intercettazioni telefoniche e da messaggistica acquisite in un procedimento penale a carico di quella persona. Il magistrato ricorreva alle Sezioni Unite con quattro motivi, contestando anzitutto l’utilizzabilità di quel materiale probatorio.

La motivazione

Il ricorso è respinto. Sul primo e secondo motivo (inutilizzabilità di intercettazioni e messaggistica acquisite in sede penale, in asserita violazione dell’art. 15 Cost., del diritto dell’Unione e dell’art. 8 CEDU): i messaggi di messaggistica istantanea sono “corrispondenza” tutelata dall’art. 15 Cost. (Corte cost. n. 170/2023) e si acquisiscono nel processo penale con le forme del sequestro di corrispondenza ex art. 254 c.p.p., mediante provvedimento del pubblico ministero, poiché l’“autorità giudiziaria” dell’art. 15 Cost. comprende il P.M. Il procedimento disciplinare dei magistrati è speciale (artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109/2006, con clausola di compatibilità): l’art. 270 c.p.p. non preclude l’uso esterno delle intercettazioni, ma solo che su di esse si fondi l’accertamento della responsabilità penale. Il transito nel disciplinare di dati ritualmente acquisiti in sede penale è compatibile con la Costituzione, il diritto dell’Unione e la CEDU (Corte EDU, Grande Camera, Ships Waste Oil, 2025), purché l’acquisizione originaria sia legale; le questioni di costituzionalità sono manifestamente infondate.

Il terzo motivo (nozione di “frequentazione”) è infondato: “frequentare” copre ogni forma di rapporto connotato da regolarità e abitualità, anche realizzato via messaggistica o telefono, e nel caso non erano comunque esclusi incontri in presenza; l’illecito ex art. 3, comma 1, lett. b), è di condotta e non di pericolo concreto, sicché non occorre dimostrare il concreto pericolo di lesione dell’immagine. Il quarto motivo (mancata applicazione dell’esimente ex art. 3-bis) è inammissibile, perché critica atomisticamente i singoli elementi, mentre il giudizio di scarsa rilevanza è globale, e sollecita una diversa valutazione delle risultanze, preclusa in sede di legittimità.

Esito: rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite (2.500 euro oltre accessori).

Implicazioni pratiche

I messaggi scambiati su applicazioni di messaggistica istantanea sono “corrispondenza” protetta dall’art. 15 Cost. (Corte cost. n. 170/2023): la loro acquisizione nel processo penale segue le forme del sequestro di corrispondenza (art. 254 c.p.p.), che può essere disposto con provvedimento del pubblico ministero. Le intercettazioni e la messaggistica legittimamente acquisite in sede penale possono poi “transitare” ed essere utilizzate nel procedimento disciplinare dei magistrati: l’art. 270 c.p.p. vieta solo che su di esse si fondi un accertamento di responsabilità penale, non ogni uso esterno; la specialità del procedimento disciplinare (artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109/2006) e il bilanciamento con il prestigio e l’indipendenza dell’Ordine giudiziario giustificano l’utilizzo, purché l’acquisizione originaria sia legale. Infine, l’illecito di “frequentazione” (art. 3, comma 1, lett. b) è di pura condotta e non richiede la presenza fisica: comprende i contatti abituali e regolari a distanza, e non impone di provare il concreto pericolo per l’immagine del magistrato, purché questi sia consapevole della condizione della persona frequentata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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