Fallimento del socio palese ex art. 147, comma 1, l.fall.: gli effetti retroagiscono “ex tunc” alla data del fallimento della società, anche se dichiarato dopo per un vizio procedurale (Cass. 22685/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22685/2026, pubblicata il 4 luglio 2026 (R.G.N. 11035/2021) — camera di consiglio del 18 giugno 2026, Presidente Francesco Terrusi, Relatore Paola Vella.
Il principio di diritto
“Qualora la sentenza dichiarativa del fallimento in ripercussione del socio palese di società di persone (nella specie s.n.c.), pronunciata ai sensi dell’art. 147, comma 1, l.fall., venga dichiarata nulla per vizio del contraddittorio, con conseguente revoca del fallimento del socio senza rimessione degli atti al tribunale, e successivamente il fallimento del medesimo socio venga dichiarato, su istanza proposta dal curatore del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147, comma 4, l.fall., gli effetti della nuova sentenza di fallimento del socio retroagiscono alla data del fallimento della società.”
Il fatto
Il Tribunale di Vasto, nel 2018, dichiarava il fallimento di una s.n.c. e, in ripercussione ex art. 147, comma 1, l.fall., del socio illimitatamente responsabile. Tra i beni acquisiti alla massa vi erano due immobili che il socio aveva donato alla figlia nel 2016, nel biennio anteriore, appresi ex art. 64 l.fall. mediante trascrizione della sentenza. La Corte d’Appello di L’Aquila revocava il fallimento del socio per un vizio di notifica ex art. 15 l.fall. Su istanza del curatore ex art. 147, comma 4, l.fall., il Tribunale ri-dichiarava, nel 2019, il fallimento del socio. La donataria proponeva reclamo ex art. 36 l.fall. contro l’avviso di vendita, sostenendo che la donazione fosse anteriore di oltre due anni alla seconda dichiarazione di fallimento — a suo dire efficace “ex nunc” — e dunque estranea all’art. 64 l.fall. Il Tribunale di Vasto rigettava il reclamo. La donataria ricorreva per cassazione.
La motivazione
La Corte, preliminarmente, afferma la ricorribilità per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. del provvedimento reso in sede di reclamo sulle operazioni di vendita concorsuale, riconducibile alla giurisdizione esecutiva del processo fallimentare. Nel merito, rigetta. Il principio invocato dalla ricorrente (Cass. Sez. U. n. 8257 del 2002), secondo cui il fallimento “in estensione” del socio occulto ha effetto “ex nunc” in ragione del suo carattere autonomo, riguarda esclusivamente il socio occulto, la cui esistenza sia “scoperta” dopo la dichiarazione di fallimento della società (art. 147, comma 4). Diversa è la posizione del socio palese (art. 147, comma 1): il suo fallimento è un effetto “ex lege”, automatico, della sentenza di fallimento della società, avvinto ad essa da un vincolo societario esternato e pubblicizzato, che non richiede alcun accertamento suppletivo. Tale effetto “ex lege” è impermeabile agli “incidenti” procedimentali: se, per un’anomalia procedurale, la dichiarazione di fallimento del socio palese interviene in un secondo momento, i suoi effetti retroagiscono “ex tunc” alla data del fallimento della società. La separazione delle masse, la possibile pluralità di comitati e la separata chiusura dei fallimenti (art. 148 l.fall.) sono aspetti operativi che non intaccano il momento genetico unitario; né rileva la natura costitutiva della sentenza, potendo le sentenze costitutive avere effetti retroattivi (es. art. 1458 c.c.). La Corte rileva anche, in rito, che la Corte d’Appello aveva errato nel revocare “tout court” il fallimento del socio, anziché rimettere gli atti al tribunale, in applicazione analogica dell’art. 354 c.p.c., per la regolarizzazione del contraddittorio.
Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per curatori, creditori e terzi acquirenti, la distinzione tra socio palese e socio occulto è dirimente sulla decorrenza degli effetti del fallimento e, con essa, sul perimetro dell’attivo. Il fallimento del socio palese è un effetto automatico “ex lege” del fallimento della società: i suoi effetti — inclusa l’acquisizione ex art. 64 l.fall. dei beni donati nel biennio e la revocatoria ex art. 67 — decorrono “ex tunc” dalla data del fallimento sociale, anche quando la dichiarazione formale a carico del socio sia tardiva per un vizio procedurale poi sanato. Chi ha ricevuto atti dispositivi dal socio (donazioni, garanzie) deve dunque calcolare il “dies a quo” del biennio o dell’anno non dalla sentenza che riguarda il socio, ma dalla data del fallimento della società. L’effetto “ex nunc” affermato da Cass. Sez. U. 8257/2002 resta confinato al solo socio occulto, scoperto ex art. 147, comma 4, l.fall.
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