Liquidazione controllata da sovraindebitamento: il controllo del giudice sulla relazione dell’OCC è sostanziale, non meramente formale (Cass. civ. n. 28576/2025)

Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 28576/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025 (camera di consiglio del 14 ottobre 2025), R.G.N. 4295/2025. Presidente Massimo Ferro, Relatore Andrea Fidanzia.

Il principio di diritto

La completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 270 CCII, è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all’esistenza della predetta relazione, ai sensi dell’art. 269 CCII.

Il fatto

Il Tribunale di Cuneo apriva la liquidazione controllata di un debitore in stato di sovraindebitamento. Su reclamo di una banca creditrice, la Corte d’appello di Torino revocava l’apertura, rilevando che la documentazione a corredo della domanda era gravemente e volontariamente lacunosa: il debitore aveva taciuto di essersi spogliato, qualche anno prima, dell’intero compendio immobiliare (venduto per 1.000 euro a una società partecipata al 99% dal figlio) e di aver ricoperto per un decennio il ruolo di amministratore unico di una società, gestendo un ristorante. Circostanze idonee a incidere sulla situazione economico-patrimoniale e, quindi, sulla completezza e attendibilità della relazione dell’OCC. Il debitore ricorreva per cassazione con quattro motivi; la banca creditrice resisteva con controricorso.

La motivazione

La Corte ha ritenuto infondati e inammissibili il primo e il terzo motivo, inammissibili il secondo e il quarto. La relazione dell’OCC ex art. 269 CCII, quanto a completezza e attendibilità della documentazione, è presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata, il cui accertamento l’art. 270 CCII demanda al giudice: un controllo non meramente formale — la sola verifica dell’esistenza della relazione — ma sostanziale, esteso alla corretta predisposizione della relazione sotto il profilo della completezza e attendibilità dei dati, essenziali per la trasparenza informativa nell’interesse dei creditori. La Corte d’appello non ha reintrodotto un giudizio di meritevolezza né sanzionato una condotta fraudolenta, ma ha accertato il difetto, a monte, di un presupposto di ammissibilità della procedura. Il secondo motivo sollecitava una rilettura del merito; il quarto, sulle spese, era infondato.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in 8.200 euro, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per chi accede alla liquidazione controllata la pronuncia alza l’asticella della trasparenza. La relazione dell’OCC non è un passaggio formale: il giudice ne verifica in concreto completezza e attendibilità e può negare l’apertura della procedura se la documentazione del debitore tace circostanze rilevanti per la sua situazione patrimoniale, anche a prescindere da un intento fraudolento. Un invito a costruire domande complete e documentate, perché è sul contenuto sostanziale della relazione, e non sulla sua mera presenza, che si gioca l’ammissibilità.

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