Società di comodo: chi punta tutto sugli incentivi pubblici non supera la presunzione di non operatività (Cass. civ. n. 28670/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 28670/2025 (c.c. 22/10/2025, dep. 29/10/2025; R.G.N. 34213/2019) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Rosanna Angarano.

Il principio di diritto

La richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, poi non accordati, non costituisce un’oggettiva situazione idonea a disinnescare la presunzione legale di società di comodo desunta dal test di operatività ex art. 30 l. n. 724/1994: la situazione oggettiva è integrata solo se i contributi siano stati tempestivamente richiesti e riconosciuti, senza essere erogati per causa non imputabile alla società, o se la mancata fruizione non sia imputabile all’imprenditore. Lo svolgimento di attività economica non può dipendere in via esclusiva dall’ottenimento di incentivi pubblici, dovendo l’imprenditore predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.

Il fatto

Una società chiedeva in via di interpello, per il 2011, la disapplicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 l. n. 724/1994: aveva acquistato un immobile da destinare, previa ristrutturazione, ad albergo e ristorante, ma i finanziamenti del POR Calabria le erano stati revocati per decadenza e l’immobile era risultato inidoneo a qualsiasi attività commerciale. Respinta l’istanza, la società non si adeguava al reddito minimo presunto e impugnava il conseguente atto impositivo. CTP di Cosenza e CTR della Calabria le davano ragione, valorizzando la revoca del finanziamento e l’assenza di benefici per società e soci. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione: la revoca era dipesa dall’aver la società invocato erroneamente una linea di finanziamento riservata a strutture ricettive già esistenti.

La motivazione

La Corte ricostruisce il doppio livello dell’art. 30 l. n. 724/1994: il test di operatività, che confronta i proventi contabilizzati con quelli risultanti dai coefficienti legali, e la conseguente presunzione relativa di reddito minimo (Cass. n. 13699/2016; n. 1898/2022). Il contribuente può vincere la presunzione provando le oggettive situazioni ex comma 4-bis che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi — prova da intendere in termini economici, avuto riguardo alle effettive condizioni di mercato (Cass. n. 16204/2018; n. 4019/2019; n. 10158/2020) — oppure dimostrando direttamente l’effettività dell’attività imprenditoriale (Cass. n. 16472/2022; n. 12862/2021). Il quadro è conforme al diritto unionale (CGUE 13 marzo 2007, C-524/04).

Quanto agli incentivi pubblici, il giudice di merito deve scrutinare le ragioni della mancata concessione e la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente (Cass. n. 34232/2021; n. 24667/2021; n. 16697/2021); e non ricorrono situazioni oggettive in caso di totale assenza di pianificazione aziendale, gravando sull’imprenditore, ex art. 2086, comma 2, c.c., l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione in vista del lucro obiettivo (Cass. n. 36365/2021). La CTR si è discostata da questi principi limitandosi a rilevare che l’immobile — un rudere bisognoso di ingenti investimenti — non aveva prodotto benefici: chi centra l’attività esclusivamente sugli incentivi pubblici si colloca fuori dalla nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c. e la revoca del contributo, imputabile alla società, non vince la presunzione. La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Per le società che non superano il test di operatività, la pronuncia delimita l’uso della carta «finanziamento sfumato»: serve dimostrare che il contributo era stato richiesto tempestivamente, riconosciuto, e non erogato per causa non imputabile alla società — la revoca per un errore della stessa richiedente (linea di finanziamento sbagliata, requisiti mancanti) chiude la strada. In sede di interpello disapplicativo o di contenzioso conviene documentare una pianificazione aziendale autonoma dagli incentivi: business plan, ricerca di fonti alternative, attività effettivamente svolta. L’argomento del bene inutilizzabile, da solo, non basta.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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