L’interdittiva antimafia confermata dal Consiglio di Stato non è sindacabile in Cassazione: il vaglio degli indizi è giudizio di fatto (Cass. SU 8698/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, ordinanza n. 8698/2026, pubblicata il 7 aprile 2026 (R.G.N. 26688/2024) — camera di consiglio del 25 novembre 2025, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore ed estensore Marco Rossetti.
Il principio di diritto
Applicare una norma costituzionalmente illegittima è un error in iudicando, non uno «sconfinamento di giurisdizione», e come tale non è sindacabile in questa sede.
Il fatto
Una società chiese al Prefetto di Reggio Calabria l’iscrizione nell’elenco dei fornitori della pubblica amministrazione. Il Prefetto negò l’iscrizione e adottò a suo carico un’informazione antimafia interdittiva ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, fondandola su una precedente interdittiva del 2013 divenuta inoppugnabile, su indagini a carico di alcuni soci, su rapporti societari con soggetto condannato per associazione mafiosa e su legami con imprese anch’esse destinatarie di interdittive. Il T.A.R. Calabria e il Consiglio di Stato (sent. n. 4156/2024) rigettarono le impugnazioni. La società ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., con tre motivi.
La motivazione
Le Sezioni Unite dichiarano il ricorso inammissibile, ribadendo che avverso le sentenze del Consiglio di Stato il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione.
Primo motivo (violazione della giurisdizione della Corte costituzionale per il mancato rilievo di una questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 159/2011): inammissibile. Applicare una norma incostituzionale è un error in iudicando, non uno sconfinamento di giurisdizione; il giudizio sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione e non rientra nel controllo affidato alla Corte dall’art. 111, comma 8, Cost. L’istanza rivolta alle stesse Sezioni Unite affinché sollevino la questione è manifestamente infondata: non vi è contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU), poiché l’interdittiva antimafia ha natura cautelare e preventiva, non costituisce sanzione penale e può essere emanata solo in presenza delle circostanze di fatto analiticamente indicate dalla legge, il che esclude in radice una violazione del principio di tassatività. Del pari inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 267 TFUE, non costituendo diniego di giurisdizione la motivata esclusione, da parte del Consiglio di Stato, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Secondo motivo (il Consiglio di Stato avrebbe creato una norma inesistente): inammissibile. Stabilire se il Prefetto abbia correttamente individuato e valutato i «concreti elementi» da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011) costituisce un giudizio sul fatto, e l’eventuale errore è un error in iudicando, non la creazione di una norma.
Terzo motivo (violazione dell’effettività della tutela giurisdizionale): inammissibile. La censura investe il modo in cui il Consiglio di Stato ha vagliato prove, indizi e fatti — attività che rappresenta l’ubi consistam del giudizio amministrativo — il cui esito, se in tesi sbagliato, è un errore di giudizio non sindacabile in sede di legittimità.
Esito: dichiara il ricorso inammissibile.
Implicazioni pratiche
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato non è una terza istanza: è ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione. Restano fuori dal sindacato delle Sezioni Unite il diniego del giudice amministrativo di sollevare una questione di legittimità costituzionale o un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, così come la valutazione degli elementi indiziari posti a base dell’interdittiva antimafia. Per l’impresa colpita, la sede del controllo pieno resta il giudizio davanti al giudice amministrativo; la natura preventiva — e non penale — del provvedimento esclude l’applicazione delle garanzie proprie della materia punitiva.
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