Cessata materia del contendere per sopravvenuto pagamento in ottemperanza (TAR Campania n. 2024 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante il pagamento degli importi dovuti in esecuzione del giudicato. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, riconosciuto da entrambe le parti, consente al giudice di definire il giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di scrutinare le eccezioni di rito. Il ricorso al principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, legittima la definizione sul merito satisfattivo anche in presenza di una eccepita inammissibilità. La compensazione delle spese è giustificata dalla peculiarità della vicenda, con contributo unificato a carico della parte resistente.

Il Fatto

La ricorrente, una società cooperativa sociale, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 2917/2023 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, emessa l’11.11.2023 e pubblicata il 12.11.2023, chiedendo che fosse ordinato all’Azienda Sanitaria Locale resistente di dare esecuzione al giudicato.

Nelle more del giudizio, l’amministrazione ha emesso la Determina Dirigenziale n. 5619 del 3 giugno 2025 di pagamento degli importi oggetto del ricorso. La ricorrente ha quindi depositato istanza di rinvio, confermata alla camera di consiglio dell’11 giugno 2025, in attesa dell’effettivo incasso. Con ordinanza n. 4535 del 16 giugno 2025 la Sezione ha assegnato alla resistente termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione mediante procura speciale, rinviando la causa alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la resistente, in esecuzione dell’ordinanza, ha depositato la procura speciale alle liti ed ha prodotto memoria con la quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non essere la sentenza azionata passata in giudicato, rappresentando al contempo l’avvenuta esecuzione della stessa.

La ricorrente, con memoria del 22 dicembre 2025, ha confermato che gli importi di cui alla Determina Dirigenziale n. 5619 del 3 giugno 2025 erano stati corrisposti e che null’altro era dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Anche la resistente ha aderito a tale esito.

Il Tribunale ha aderito al principio della ragione più liquida, quale corollario del principio di economia processuale. Alla luce delle dichiarazioni convergenti delle parti e dell’avvenuto pagamento, la pretesa della ricorrente risulta pienamente satisfattiva ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Ne consegue la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi per disporne la compensazione integrale tra le parti, con contributo unificato definitivamente a carico della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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