Soccorso istruttorio e riserve nei concorsi di massa: prevale l’autoresponsabilità (TAR Lazio n. 14354 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali di massa il soccorso istruttorio non è attivabile quando il candidato abbia commesso un errore nella compilazione della domanda di partecipazione, operando il principio di autoresponsabilità, che impone a ciascun concorrente di sopportare le conseguenze delle proprie negligenze. L’onere dichiarativo gravante sul candidato è proporzionato quando la domanda sia chiara e intellegibile: la risposta espressamente negativa alla richiesta di avvalersi di una riserva ex lege preclude ogni successiva integrazione postuma, a tutela della par condicio e della speditezza procedimentale. La mancata allegazione di un titolo valutabile costituisce il limite invalicabile all’attivazione del soccorso istruttorio, non potendo l’Amministrazione supplire a dichiarazioni reticenti o erronee rese dal privato.
Il Fatto
La ricorrente, partecipante alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione di complessive 2.700 unità nell’area dei funzionari giuridico-tributari, impugnava la graduatoria finale nella parte in cui non risultava utilmente collocata, pur avendo conseguito un punteggio inferiore a quello di altri concorrenti inseriti tra gli idonei vincitori.
Pur avendo indicato nella sezione dedicata alle esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni lo svolgimento del servizio civile, nella distinta sezione relativa alla riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici aveva espressamente selezionato l’opzione “No”. L’Amministrazione, nonostante l’invio della documentazione con pec dell’11 novembre 2025, non riconosceva il titolo di riserva, ritenendo vincolante la dichiarazione negativa resa in domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato infondata l’eccezione di difetto di competenza, richiamando l’art. 13, terzo comma, c.p.a. che radica la competenza inderogabile del TAR Lazio per gli atti statali, considerata l’unicità del bando e della prova su tutto il territorio nazionale. Ha invece accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trattandosi di atti riferibili alla sfera gestionale autonoma dell’Agenzia delle Entrate.
Quanto al merito, il Tribunale ha ritenuto inammissibile il motivo concernente la natura del titolo di riserva, poiché l’Amministrazione non si era mai pronunciata su tale profilo, non potendo il giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34 c.p.a..
I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti alla luce del principio di autoresponsabilità del candidato. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 8376 del 2025, la sentenza ha affermato che il soccorso istruttorio non può sopperire a errori evidenti commessi nella compilazione della domanda, poiché nei concorsi di massa occorre assicurare la massima accelerazione procedimentale e la piena par condicio tra i partecipanti.
La dichiarazione negativa espressa resa dalla ricorrente, in una domanda dal tenore chiaro e intellegibile, è stata reputata coerente con il principio di autoresponsabilità: eventuali errori del candidato non possono ricadere sulla posizione di altri concorrenti che hanno diligentemente adempiuto all’onere dichiarativo, risultando all’esito vincitori. Il Collegio ha valorizzato il precedente della medesima Sezione (sentenza n. 13867 del 2026), dal quale non ha ravvisato ragioni per discostarsi.
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Nota della Redazione
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