Coltivazione di cannabis: quindici piantine, il sottotetto e il bilancino escludono la coltivazione domestica irrilevante (Cass. pen. n. 33193/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, sentenza n. 33193/2025 (ud. 24 giugno 2025; R.G.N. 5524/2025) — Presidente Lucia Vignale, Relatore Maria Teresa Arena

Il principio di diritto

Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; sono escluse dalla tipicità solo le coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica che, per tecniche rudimentali, scarso numero di piante, modestissimo prodotto ricavabile e mancanza di ulteriori indici di inserimento nel mercato, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale (Sez. Un. n. 12348/2020, Caruso). La messa a coltura di quindici piantine, in parte collocate in un vano sottotetto, unita al rinvenimento di un bilancino di precisione, legittima il giudizio — non manifestamente illogico — di offensività della condotta.

Il fatto

L’imputato era stato condannato dal Tribunale, con decisione confermata dalla Corte d’appello di Salerno (sent. 20 gennaio 2025), per il reato di cui all’art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309/1990 — così riqualificata l’originaria imputazione — per avere coltivato quindici piantine di canapa indica, alte tra 7 e 35 centimetri. Fermato nei pressi di una piazza e sottoposto a perquisizione personale negativa, aveva dichiarato di detenere in casa due piantine, mostrandone cinque in camera da letto; la perquisizione domiciliare faceva però emergere anche un bilancino di precisione nel comodino e, nel vano sottotetto, altri sei vasi con dieci piantine. I giudici di merito escludevano la coltivazione domestica penalmente irrilevante e negavano la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (recidivo reiterato specifico), le attenuanti generiche e la sostituzione della pena. Il ricorso affidava a tre motivi le censure su questi punti; il Procuratore generale aveva invece concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

La motivazione

Il primo motivo è infondato. Richiamati i principi di Corte cost. n. 360/1995 e delle Sezioni Unite (n. 28605/2008, Di Salvia; n. 12348/2020, Caruso), la Corte osserva che i giudici di merito hanno valorizzato, in modo non manifestamente illogico, il numero delle piante — in maggioranza collocate nel sottotetto — e il bilancino elettronico di precisione: indici che rendono la coltivazione non «di minime dimensioni» né di ridottissima produttività potenziale, al netto dell’esiguo numero di dosi ricavabili già valorizzato con la riqualificazione nel comma 5. Né la destinazione all’uso personale trovava conferma nella documentazione prodotta, attestante una dipendenza da sostanze di tipo diverso.

Il secondo motivo è inammissibile: il diniego delle attenuanti generiche è giudizio di fatto insindacabile se motivato senza contraddizioni anche con un solo elemento ex art. 133 cod. pen. (Cass. n. 43952/2017, n. 23903/2020); il richiamo ai numerosi precedenti, anche specifici, e all’assenza di elementi positivi è sufficiente, non bastando più, dopo la riforma dell’art. 62-bis del 2008, il solo stato di incensuratezza (Cass. n. 32872/2022). Il terzo motivo, sulla mancata sostituzione della pena detentiva, è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non indica perché una pena sostitutiva sarebbe più idonea alla rieducazione. L’art. 58 l. n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, impone di valutare i criteri dell’art. 133 cod. pen. nella prospettiva dell’efficacia rieducativa (Cass. n. 42847/2023); i precedenti penali, pur non ostativi ex art. 59 (Cass. n. 8794/2024), possono fondare la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni (Cass. n. 45859/2024): nella specie, precedenti in materia di stupefacenti e per evasione, a fronte di una richiesta del tutto generica.

Implicazioni pratiche

La linea tracciata dalle Sezioni Unite Caruso vive di indici concreti, e questa decisione mostra come si perde: quindici piante non sono «poche», la dislocazione in più vani (specie se occultati come un sottotetto) e il bilancino spostano la coltivazione fuori dall’area della irrilevanza penale, anche quando le dosi ricavabili sono poche — quelle rilevano semmai per la lieve entità. Per la difesa, la prova della destinazione all’autoconsumo va costruita con elementi coerenti (la documentazione sanitaria che attesti la dipendenza da sostanza diversa può ritorcersi contro). Sul fronte sanzionatorio, dopo la riforma Cartabia le istanze di pene sostitutive generiche non hanno futuro: occorre allegare, già nel merito, gli elementi concreti che rendano la sostituzione più idonea alla rieducazione, perché natura, numero ed epoca dei precedenti possono sorreggere la prognosi negativa.

Esito: ricorso rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (difformemente dalle conclusioni del Procuratore generale, che aveva chiesto l’annullamento senza rinvio).

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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