Truffa: l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio va considerata se descritta in fatto nell’imputazione, anche senza richiamo della norma (Cass. pen. 41027/2025)

Corte di Cassazione, Sez. II penale, sentenza n. 41027 del 19 dicembre 2025 (R.G.N. 25975/2025) — Presidente Giovanna Verga, Relatore Fabio Mostarda.

Il principio di diritto

Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica né l’indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che gli elementi integranti l’aggravante siano descritti o contenuti nel capo d’imputazione, così che l’imputato sia posto in condizione di difendersi (principio di correlazione tra accusa e decisione), salvo il caso della circostanza a natura “valutativa”. Ne consegue che, ove l’aggravante che rende il reato procedibile d’ufficio risulti descritta in fatto nell’imputazione e confermata dall’istruttoria, il giudice non può ritenere il reato procedibile a querela né dichiararlo estinto per remissione.

Il fatto

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, aveva dichiarato non doversi procedere per tentata truffa (artt. 56 e 640 cod. pen.) in danno di un’anziana, per estinzione da remissione di querela, dopo aver escluso l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2-bis, cod. pen. Il raggiro era consistito nel presentarsi telefonicamente come il nipote della persona offesa, chiedendo 4.000 euro in contanti per “liberare” una congiunta asseritamente trattenuta dai carabinieri.

Il Procuratore della Repubblica ricorreva per cassazione: nel capo d’imputazione era contestata anche l’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen. (aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario, c.d. truffa vessatoria), che rende il reato procedibile d’ufficio.

La motivazione

Il ricorso è fondato. Per costante giurisprudenza, ai fini della contestazione di un’aggravante non è indispensabile una formula specifica né il richiamo della norma: è sufficiente che gli elementi integranti siano descritti nel capo d’imputazione, in coerenza con il principio di correlazione tra accusa e decisione (Sez. 5, n. 38588 del 2008), salvo il caso dell’aggravante a natura “valutativa”, che necessità di una qualificazione e non è integrata ictu oculi da elementi fattuali oggettivi (Sez. 5, n. 25222 del 2020) — ipotesi qui non ricorrente.

Nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’aggravante di cui all’art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen. (aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario) erano puntualmente descritti nell’imputazione e confermati dall’istruttoria dibattimentale: il reato era dunque procedibile d’ufficio (art. 640, comma 4, cod. pen.) ed è stato erroneamente dichiarato estinto ex art. 155 cod. pen. Trattandosi di ricorso ex art. 608, comma 2, cod. proc. pen. avverso sentenza di proscioglimento inappellabile (art. 593, comma 2, per reato di cui all’art. 550 cod. proc. pen.), gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica (art. 623, lett. d, cod. proc. pen.). In dispositivo, la Corte annulla la sentenza con rinvio per nuovo giudizio.

Implicazioni pratiche

L’aggravante che incide sulla procedibilità — qui la “truffa vessatoria” ex art. 640, comma 2, n. 2, cod. pen. — va considerata anche se nell’imputazione manca il richiamo formale della norma: conta la descrizione in fatto degli elementi che la integrano.

Il giudice non può “declassare” il reato a procedibile a querela, e dichiararlo estinto per remissione, quando gli elementi dell’aggravante procedibile d’ufficio emergono dal capo d’imputazione e dall’istruttoria.

Il limite è l’aggravante a natura “valutativa”, che richiede una qualificazione e non è integrata in modo immediato da elementi fattuali oggettivi.

Sul piano processuale: contro il proscioglimento inappellabile per reati a citazione diretta il rimedio è il ricorso per cassazione del pubblico ministero ex art. 608, comma 2, cod. proc. pen., con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione.

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