L’adesione dell’associazione non libera il coobbligato raggiunto da avvisi definitivi (Cass. trib. 21368/2026)

Il principio di diritto

Per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta, la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. può gravare sul soggetto che abbia diretto la complessiva gestione dell’ente nel periodo considerato. Se gli avvisi originari notificati al coobbligato non sono stati impugnati, l’adesione perfezionata dalla sola associazione non elimina il titolo impositivo divenuto definitivo nei suoi confronti.

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a un’associazione sportiva dilettantistica e al suo rappresentante, indicato quale coobbligato ai sensi dell’art. 38 c.c., tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2009-2011. Successivamente l’associazione aveva definito le pretese mediante accertamento con adesione, ma non aveva versato le rate successive alla prima. Le somme rideterminate erano state quindi iscritte a ruolo anche nei confronti del rappresentante.

La Commissione tributaria regionale aveva annullato le cartelle nei confronti di quest’ultimo, ritenendolo estraneo all’adesione perché il verbale conclusivo era stato sottoscritto dal procuratore nella sola qualità di delegato dell’associazione.

La motivazione

La Cassazione ricorda che la responsabilità ex art. 38 c.c. ha natura accessoria, ma non sussidiaria, ed è assimilabile a una garanzia ex lege. In materia tributaria, dove l’obbligazione nasce dalla legge e non da un negozio, può rispondere solidalmente del tributo e delle sanzioni chi, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione associativa nel periodo rilevante, anche sulla base di presunzioni.

Nel caso concreto, gli avvisi originari erano stati notificati anche personalmente al coobbligato e non erano stati impugnati. L’accertamento con adesione si era invece perfezionato soltanto per l’associazione, poiché il verbale conclusivo era stato sottoscritto esclusivamente in suo nome. Ne consegue che, per la persona fisica, restavano pienamente efficaci gli avvisi originari ormai definitivi.

La definizione concordata dell’ente non frammenta però il rapporto d’imposta né impedisce il recupero verso il coobbligato. Quest’ultimo, anzi, era stato richiesto del più favorevole importo risultante dall’adesione, anziché delle maggiori somme recate dagli avvisi definitivi. La Corte ha quindi accolto il primo motivo dell’Agenzia, assorbito il secondo, cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Chi riceve personalmente un avviso quale responsabile di un’associazione non riconosciuta deve contestarlo tempestivamente: non può fare affidamento sulla successiva adesione conclusa dal solo ente. Occorre inoltre verificare con precisione chi abbia sottoscritto il verbale di adesione e in quale qualità, perché gli effetti della definizione si producono nei confronti del contribuente che l’ha perfezionata.

Per l’Amministrazione, la pronuncia conferma la possibilità di azionare il titolo originario definitivo contro il coobbligato, pur tenendo conto della rideterminazione più favorevole intervenuta nei confronti dell’associazione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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