Dazi doganali e reato: il termine di accertamento è di sette anni dalla nascita dell’obbligazione, a prescindere dalla notizia di reato (Cass. trib. 19595/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 19595 del 13 giugno 2026 (R.G.N. 8405/2025) — Presidente Francesco Federici, Relatore Alessandro Trinci.

Il principio di diritto

In tema di diritti doganali, a seguito dell’introduzione, a partire dal 1° maggio 2016, del Codice Doganale Unitario (Reg. UE n. 952/2013) e della conseguente modifica, ad opera della L. n. 37 del 2019 (legge europea 2018), dell’art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973 (oggi sostituito, con testo invariato, dall’art. 48 del d.lgs. n. 141 del 2024), il termine prescrizionale, in presenza di condotte costituenti reato, è di sette anni decorrenti dalla nascita dell’obbligazione doganale, a prescindere dalla tempistica di comunicazione della notizia di reato.

Il fatto

A seguito di indagini dell’OLAF, una S.p.a. veniva accusata di frode per aver dichiarato falsamente originaria della Corea del Sud, anziché della Cina, merce (tubi in acciaio senza saldatura) importata nell’Unione, così eludendo i dazi antidumping. L’Agenzia delle dogane, comunicata la notizia di reato alla Procura (procedimento poi archiviato), notificava avviso di accertamento e irrogazione sanzioni. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado (Liguria) davano ragione alla società, ritenendo l’Agenzia decaduta: l’obbligazione, sorta con la dichiarazione doganale del 10 agosto 2016, era stata notificata (18 febbraio 2021) oltre il triennio, e la notizia di reato era stata trasmessa oltre tre anni dalla dichiarazione. L’Agenzia delle dogane ricorreva per cassazione con un unico motivo.

La motivazione

Il motivo è fondato. L’orientamento invocato dai giudici di merito — secondo cui il recupero a posteriori oltre il triennio richiede che la notitia criminis sia trasmessa entro il termine di prescrizione e non dopo — si era formato sotto il previgente Codice Doganale Comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), il cui art. 221, § 3, rendeva di fatto priva di termine la notifica in caso di condotta penalmente perseguibile, imponendo alla giurisprudenza di ancorare l’invio della notizia di reato al triennio per salvaguardare la certezza dei rapporti. Tale assetto è mutato con il Codice Doganale Unitario (Reg. UE n. 952/2013), applicabile dal 1° maggio 2016: l’art. 103 fissa il termine ordinario in tre anni, estendibile dagli Stati (per l’Italia, sette anni ex art. 84, comma 2, d.P.R. n. 43/1973 come modificato dalla L. n. 37/2019) in caso di reato. Il nuovo termine di sette anni decorre dalla nascita dell’obbligazione doganale, con decorrenza certa e a prescindere dalla data di comunicazione della notizia di reato. Nella specie l’obbligazione è sorta il 10 agosto 2016 e l’accertamento è stato notificato il 18 febbraio 2021, entro i sette anni: la CGT2 ha quindi errato nel dichiarare la decadenza.

Implicazioni pratiche

Per le importazioni successive al 1° maggio 2016 cambia radicalmente la strategia difensiva sui termini. Quando l’obbligazione doganale sorge da una condotta penalmente perseguibile (tipicamente il contrabbando per falsa dichiarazione di origine finalizzata a eludere dazi antidumping), il termine per la notifica è di sette anni fissi dalla nascita dell’obbligazione: non è più spendibile l’eccezione — valida sotto il vecchio Codice — della tardività della notizia di reato rispetto al triennio. La difesa dovrà concentrarsi sul dies a quo (data di nascita dell’obbligazione) e sull’effettiva configurabilità del reato presupposto, non più sulla tempistica della notitia criminis. L’archiviazione del procedimento penale, di per sé, non incide sul termine settennale, operante a prescindere dall’esito penale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *