Rinuncia all’usufrutto: il valore si calcola sull’età del rinunciante (CGT Udine 36/2026)
Il principio di diritto
Nella donazione o rinuncia dell’usufrutto in favore del nudo proprietario, il valore del diritto trasferito deve essere determinato applicando il coefficiente riferito all’età dell’usufruttuario rinunciante, non a quella del beneficiario. La durata e il valore economico del diritto non possono infatti eccedere la vita del suo titolare.
Il fatto
Due coniugi avevano donato al figlio ventenne, già nudo proprietario, il diritto di usufrutto su un’abitazione e su un’area urbana. Nel rogito, le imposte ipotecaria e catastale erano state calcolate assumendo il coefficiente relativo all’età dei donanti, entrambi cinquantenni.
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato al notaio un avviso di liquidazione, rideterminando la base imponibile in funzione dell’età del beneficiario e recuperando complessivamente euro 139. Il notaio contestava sia il criterio di valutazione sia la propria responsabilità per imposte complementari e suppletive.
La motivazione
La Corte ha qualificato l’operazione come consolidazione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona. La rinuncia liberale all’usufrutto costituisce un atto traslativo del diritto reale di godimento ed è soggetta a tassazione per l’arricchimento prodotto in capo al beneficiario.
La questione decisiva riguardava però il valore del diritto rinunciato. In base agli artt. 979 e 980 c.c., la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario e la cessione produce effetti soltanto per la durata del diritto originario. Il valore deve pertanto essere parametrato all’età del rinunciante titolare dell’usufrutto.
Accolto il primo motivo, la Corte ha assorbito la questione relativa alla responsabilità del notaio e compensato le spese per la natura interpretativa della controversia. La sentenza segnala inoltre la correzione di un errore materiale contenuto nel precedente dispositivo.
Implicazioni pratiche
Negli atti di rinuncia o donazione dell’usufrutto al nudo proprietario, la base imponibile deve riflettere la vita residua del diritto in capo al suo titolare. Assumere l’età del beneficiario attribuirebbe al diritto trasferito una durata economica diversa e potenzialmente maggiore di quella giuridicamente possibile.
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