Interessi passivi e antieconomicità: l’indeducibilità richiede un giudizio quantitativo, non un sindacato sulle scelte d’impresa (Cass. trib. 19140/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 19140/2026 dell’11 giugno 2026 (R.G.N. 21700/2022) — Presidente Lucio Napolitano, Relatore Rosanna Angarano. Accoglie il ricorso nei limiti di motivazione, cassa con rinvio.
Il principio di diritto
In tema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’Amministrazione, la non inerenza del costo rispetto all’attività di impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione (Ires e Irap, anni 2012-2016) gli interessi passivi dedotti da una società sub-holding per finanziamenti infragruppo destinati all’acquisizione di partecipazioni, ritenendoli indeducibili in quanto derivanti da un’operazione “intercompany antieconomica”: l’operatività sarebbe stata a favore delle consociate estere e la società aveva preferito distribuire utili al socio anziché estinguere i finanziamenti onerosi. La C.t.p. accoglieva il ricorso della contribuente; la C.t.r. della Lombardia riformava, confermando il recupero e ritenendo l’intera operazione contraria ai canoni dell’economicità “a monte”, senza necessità di una valutazione quantitativa di congruità e reputando preclusa dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r. la valutazione di inerenza degli interessi. La società ricorreva per cassazione.
La motivazione
Il ricorso è accolto nei limiti di motivazione. È infondata la prima censura (art. 39 d.P.R. n. 600/1973): l’Ufficio non ha compiuto un accertamento analitico-induttivo, ma ha rettificato una componente passiva ritenuta indeducibile, e l’erronea indicazione della norma non vizia l’atto se i presupposti di fatto sono indicati (Cass. n. 28969/2008). Sono invece fondate la seconda e la terza censura: l’art. 109, comma 5, t.u.i.r. disancora gli interessi passivi dalla correlazione con uno specifico costo o ricavo, ma non li sottrae a ogni sindacato di funzionalità all’attività d’impresa; erra quindi la C.t.r. nel ritenere preclusa la valutazione di inerenza. Inerenza e congruità restano su piani distinti: il giudizio di inerenza è di carattere qualitativo (Corte cost. n. 262/2020; Cass. n. 30366/2019; n. 23095/2025); l’antieconomicità non coincide con la non inerenza, ma ne è un indice sintomatico. Tuttavia il riscontro dell’antieconomicità non può prescindere da un giudizio quantitativo e comparativo, ancorato ai dati contabili dell’impresa o del mercato, pena lo scivolamento in un sindacato indebito sulle scelte imprenditoriali; e l’onere di provare l’antieconomicità come indice di non inerenza grava sull’Amministrazione. La C.t.r., avallando una valutazione meramente qualitativa (la scelta di estinguere prima altri finanziamenti; la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e passivi; la distribuzione di utili) senza alcun raffronto quantitativo, ha finito per sindacare le scelte imprenditoriali. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Implicazioni pratiche
Per le imprese, la deducibilità degli interessi passivi — e più in generale dei costi ex art. 109 t.u.i.r. — non può essere negata sulla base di un giudizio di antieconomicità puramente qualitativo: l’Amministrazione deve dimostrare, con onere a proprio carico, che il costo è incongruo rispetto a parametri quantitativi (i dati contabili dell’impresa o le condizioni di mercato), così da farne presumere l’estraneità all’attività d’impresa. L’antieconomicità è un indizio della non inerenza, non un suo sinonimo, e non autorizza l’Ufficio a sostituirsi all’imprenditore nelle scelte gestionali. Per la difesa del contribuente è decisivo pretendere che la contestazione di antieconomicità sia ancorata a un raffronto quantitativo e non si risolva nella mera “non condivisione” delle scelte aziendali.
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