Associazione estinta e avviso fiscale: la Cassazione esclude il ricorso proposto dall’ente inesistente (Cass. trib. 5216/2026)

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Principio

La Corte di cassazione, Sezione Tributaria, con l’ordinanza n. 5216 dell’8 marzo 2026, ha stabilito che l’avviso di accertamento relativo al periodo di attività di un’associazione non riconosciuta, emesso dopo la sua estinzione e notificato all’ultimo legale rappresentante quale responsabile ex art. 38 c.c., è valido. L’associazione ormai inesistente non è però legittimata a impugnarlo: l’improponibilità è rilevabile d’ufficio anche in cassazione.

Il fatto

Un’associazione sportiva, cessata nel 2006, impugnò un avviso relativo a IRES, IRAP e IVA dello stesso anno, notificato anni dopo al suo ex presidente. La Commissione tributaria regionale annullò l’atto perché indirizzato a un’associazione già estinta. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione.

La motivazione

La Corte ha distinto l’associazione non riconosciuta dalle società e dalle associazioni riconosciute. L’ente non riconosciuto si estingue con il verificarsi della causa di estinzione, senza applicazione automatica del procedimento liquidatorio previsto per gli enti riconosciuti. Le pretese fiscali maturate durante la sua attività possono tuttavia essere fatte valere contro chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, personalmente e solidalmente responsabile ai sensi dell’art. 38 c.c. Perciò l’intestazione all’associazione non incide sulla validità quando l’atto è sostanzialmente rivolto e notificato all’ultimo rappresentante, anche quale successore dell’ente: Cass. nn. 25451/2021, 6175/2022 e 20086/2025. L’associazione estinta, invece, non può proporre ricorso; l’inesistenza del ricorrente impone la cassazione senza rinvio: Cass. nn. 20252/2015 e 6383/2018.

Implicazioni pratiche

Dopo la cessazione dell’associazione, la difesa contro l’accertamento deve essere proposta dal soggetto effettivamente destinatario e responsabile, non in nome dell’ente estinto. L’Amministrazione deve indirizzare la pretesa a chi ha agito per l’associazione. Un errore nella titolarità del ricorso non è sanato dal merito favorevole e può essere rilevato per la prima volta nel giudizio di legittimità.

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