Cambio di Comune: il vecchio domicilio fiscale resta efficace per sessanta giorni (CGT Catania 1946/2026)

Il principio di diritto

Il trasferimento della residenza anagrafica in un altro Comune determina una variazione del domicilio fiscale, opponibile all’ente impositore soltanto dopo sessanta giorni. È quindi valida la notificazione dell’atto tributario eseguita, entro tale periodo, al precedente domicilio fiscale.

Il fatto

Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa alla TARI 2015, notificata nel dicembre 2023 sulla base di un accertamento esecutivo del 2021. Eccepiva di non avere ricevuto l’atto presupposto e deduceva la prescrizione del credito.

Il Comune produceva la relata dalla quale risultava che l’avviso era stato consegnato nel marzo 2021 al portiere dello stabile presso il quale il contribuente risiedeva in precedenza. Il cambio di residenza in un altro Comune risaliva al 20 gennaio dello stesso anno.

La motivazione

La Corte ha distinto la semplice variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune, efficace dopo trenta giorni ai fini delle notificazioni, dal trasferimento della residenza in un Comune diverso. Quest’ultimo comporta una variazione del domicilio fiscale disciplinata dall’art. 58 del d.P.R. 600/1973, che mantiene efficace il precedente domicilio per sessanta giorni.

L’avviso era stato spedito il 15 marzo 2021, dunque prima della scadenza dei sessanta giorni decorrenti dal cambio di residenza. La nuova residenza non era ancora opponibile all’ente impositore e la notificazione al vecchio indirizzo doveva considerarsi valida.

È stata respinta anche la censura sulla produzione documentale del Comune, effettuata in vista della trattazione dell’istanza cautelare. La valida notificazione dell’accertamento aveva inoltre interrotto la prescrizione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Nel verificare la regolarità di una notifica tributaria bisogna distinguere tra cambio di indirizzo nello stesso Comune e trasferimento intercomunale. In quest’ultimo caso non basta contare trenta giorni: il precedente domicilio fiscale conserva efficacia per sessanta giorni, indipendentemente dalla comunicazione all’Ufficio.

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