Inammissibile il ricorso sul falso grossolano assorbito nella truffa (Cass. pen. Sez. VII n. 24506 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che postuli un diverso apprezzamento in fatto della manifesta idoneità ingannatoria del documento è inammissibile, essendo tale valutazione preclusa al giudice di legittimità. Il delitto di falso non è assorbito nella truffa quando i due reati siano diversi nella dimensione strutturale, oggettiva e soggettiva, e sotto il profilo degli interessi tutelati, risultando semplicemente connessi sul piano funzionale. Il direttore di un esercizio commerciale, pur privo di pieni poteri di rappresentanza, è legittimato a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, compresa nel bene giuridico protetto. È infine inammissibile il motivo sulla pena quando questa sia stata determinata nel minimo e le attenuanti generiche ritenute prevalenti nella loro massima espansione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 07/11/2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis (capo A), truffa in concorso (capo B) e tentata truffa in concorso (capo C).

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. La questione centrale sottoposta al giudice di legittimità riguardava, da un lato, la configurabilità del falso grossolano e l’invocato assorbimento del delitto di falso nella truffa e, dall’altro, il difetto della condizione di procedibilità per assenza di valida querela.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando partitamente i motivi proposti. Il primo, relativo alla ritenuta responsabilità, è stato giudicato inammissibile per genericità: la censura non era sorretta da concreta specificità e pertinenza, né indicava chiaramente i capi o i punti ai quali si riferiva.

Il secondo motivo è stato respinto su un duplice piano. Nella parte in cui postulava un diverso apprezzamento in fatto della manifesta idoneità ingannatoria del documento, la censura è risultata inammissibile, perché volta a sollecitare un giudizio precluso alla Corte di legittimità. Nella parte in cui invocava l’assorbimento tra falso e truffa, il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i due reati sono diversi nella loro dimensione strutturale, oggettiva e soggettiva, e sotto il profilo degli interessi tutelati, risultando semplicemente connessi sul piano funzionale della strumentalità dell’uno rispetto all’altro.

Quanto al terzo motivo, con cui si lamentava il difetto della querela quale condizione di procedibilità, la Corte lo ha giudicato manifestamente infondato. In atti risultava la querela sporta dalla persona offesa, formalmente qualificata tale e contenente l’esplicita manifestazione della volontà punitiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il direttore dell’esercizio commerciale, seppur non munito di pieni poteri di rappresentanza, è legittimato a proporre querela, in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, sul rilievo del precedente Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Pisani, Rv. 259289.

Il quarto motivo, concernente la determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato infine dichiarato inammissibile: la pena era stata determinata nel minimo e le attenuanti ritenute prevalenti nella loro massima espansione, con conseguente difetto di interesse alla censura. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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