Prescrizione rilevabile d’ufficio solo se il ricorso è ammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 24500 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile non instaura validamente il rapporto processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione sul merito, non può rilevare le cause di non punibilità maturate dopo la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Se però il ricorso non è manifestamente infondato e non emergono cause di non punibilità a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza va annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputata, amministratrice unica di una società poi dichiarata fallita, per bancarotta semplice, contestandole di avere aggravato il dissesto omettendo di chiedere per tempo il fallimento.

La Corte di appello, in parziale riforma, le aveva riconosciuto il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: vizio di motivazione, erronea applicazione della legge penale quanto all’elemento soggettivo, mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e contestazione dell’entità della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i reati si sono estinti dopo la sentenza di appello, essendo decorso il termine massimo di prescrizione. Da qui la necessità di verificare la valida instaurazione del rapporto processuale, perché la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite: la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la valida instaurazione della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Il giudice dell’impugnazione, non investito del potere di cognizione e decisione sul merito, non può quindi rilevare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. Vengono citate, sul punto, Sez. U. n. 12602 del 17.12.2015, Sez. U. n. 23428 del 22.03.2005, Sez. U. n. 32 del 22.11.2000, Sez. U. n. 15 del 30.06.1999 e Sez. U. n. 21 dell’11.11.1994.

Applicando tale principio, la Corte verifica in concreto la ammissibilità del ricorso e conclude che i primi due motivi non appaiono manifestamente infondati. Il ricorso supera dunque la soglia che avrebbe consentito la formazione del giudicato e precludeva ogni rilievo officioso.

Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione. La verifica della non manifesta infondatezza dei motivi opera così come filtro che apre al rilievo officioso della causa estintiva maturata dopo il giudizio di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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