Ricorso in cassazione avverso ordinanza del tribunale di sorveglianza per regime detentivo (Cass. pen. Sez. I n. 26713 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di reclamo avverso il decreto di applicazione o di proroga del regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. La verifica di legittimità può concernere la dedotta inosservanza di disposizioni sostanziali e processuali e l’assenza di motivazione, che ricorre quando il provvedimento sia privo dei requisiti elementari di coerenza, completezza e logicità, risultando meramente apparente o inidoneo a rendere percepibile l’iter concettuale seguito dal giudice. Restano invece estranee al sindacato le censure attinenti alla illogicità e alla contraddittorietà della motivazione, che postulano una struttura argomentativa incompatibile con la violazione di legge. Il Tribunale di sorveglianza, dal canto suo, non è vincolato a un controllo limitato alla legge: il suo esame investe la motivazione e la sussistenza stessa dei presupposti, ossia la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra prescrizioni adottate ed esigenze di ordine e sicurezza.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto ministeriale di prima applicazione del regime detentivo speciale ex art. 41-bis legge n. 354/1975. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in cassazione, deducendo l’assenza di una valutazione individualizzata e attuale della pericolosità sociale e la mancata acquisizione di atti ritenuti decisivi, tra cui provvedimenti cautelari e una sentenza definitiva.
La difesa ha censurato la decisione come mera adesione al decreto ministeriale, priva di un controllo effettivo, e ha richiamato la circostanza che la condanna per i reati associativi e in materia di stupefacenti non era ancora divenuta definitiva. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione dei motivi, segnata dall’art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.: avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza il ricorso è proponibile denunciando esclusivamente il vizio di violazione di legge. Da ciò deriva che la verifica di legittimità riguarda l’inosservanza di norme sostanziali e processuali e l’assenza di motivazione, intesa come carenza dei requisiti prescritti.
Richiamando le Sezioni unite n. 25080 del 28/05/2003, il Collegio precisa che il vizio di mancanza di motivazione comprende i casi in cui l’apparato argomentativo sia privo dei requisiti elementari di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o inidoneo a rendere percepibile l’iter concettuale del giudice. Sono equipollenti le patologie motivazionali tanto sconclusionate e lacunose da non rendere comprensibili i motivi del mantenimento del regime, come affermato da Sez. I n. 37351 del 06/05/2004 e Sez. I n. 5338 del 14/11/2003.
La Corte esclude però che la violazione di legge consenta censure di illogicità e contraddittorietà della motivazione, richiamando Sez. I n. 16019 del 27/01/2016, Sez. I n. 48494 del 09/11/2004, Sez. VII n. 19290 del 10/03/2016 e Sez. I n. 22721 del 26/03/2013. Sul versante opposto, il controllo del Tribunale di sorveglianza non è circoscritto alla legge: esso abbraccia la motivazione e la sussistenza dei presupposti, indicati da Sez. I n. 18434 del 23/04/2021 nella capacità di mantenere collegamenti, nella pericolosità sociale e nel collegamento funzionale tra prescrizioni ed esigenze di sicurezza.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente qualificato come proroga un decreto di prima applicazione, ma si tratta di errore materiale ininfluente. La doglianza sulla mancata acquisizione di atti resta generica, perché la difesa non specifica quali documenti sarebbero decisivi. I fatti considerati nella decisione impugnata, a prescindere dall’irrevocabilità della sentenza, sono stati razionalmente ritenuti evocativi di una persistente interazione con l’organizzazione criminale e di un elevato grado di pericolosità, desumibile anche dal percorso carcerario. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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