L’erede dell’imputato non ha legittimazione a proporre ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 26775 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, ai sensi dell’art. 568, comma 3, cod. proc. pen. L’erede universale dell’imputato non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo, essendo il rimedio esperibile esclusivamente dall’imputato e dal pubblico ministero. La legittimazione del difensore di fiducia, pur autonoma ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen., viene meno con la morte dell’imputato, che fa cessare gli effetti della nomina. L’impugnazione proposta da chi non è legittimato è inammissibile a norma dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., restando all’erede consentita la sola revisione ex art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola che aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto in ordine a contestati reati di violenza sessuale aggravata, ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato conseguente alla morte del reo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’erede universale dell’imputato, deceduto dopo la sentenza assolutoria di primo grado, deducendo violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 125 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare l’assoluzione nel merito e di rilevare l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero. Il ricorrente ha invocato un proprio interesse, anche economico, a una decisione assolutoria nel merito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato in via preliminare la questione della legittimazione a impugnare. Ha richiamato la regola dell’art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce.

Il ricorso, ha rilevato la Corte, risulta proposto dall’erede universale dell’imputato avverso la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere per morte del reo. Il rimedio è disciplinato come esperibile unicamente dall’imputato, a norma dell’art. 607 cod. proc. pen., e dal pubblico ministero, a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. Più in generale, l’erede dell’imputato non ha legittimazione a proporre impugnazioni, salvo che la revisione ai sensi dell’art. 632, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto da chi non è legittimato, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto tale conclusione conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, richiamando Sez. 5 n. 15282 del 2016, nonché Sez. 3 n. 35217 del 2007 e Sez. 6 n. 14631 del 1999, con specifico riferimento all’erede, e Sez. 4 n. 44643 del 2023 e Sez. 5 n. 29235 del 2018 quanto al difensore di fiducia. In particolare si è affermato che la legittimazione del difensore viene meno con la morte dell’imputato e che, dichiarata la morte, nessun rimedio può essere proposto da terzi, ancorché eredi.

Alla dichiarazione di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha invece escluso la condanna al versamento della somma a favore della cassa delle ammende, in considerazione delle ragioni poste a base del ricorso, richiamando Sez. 6 n. 6427 del 2017 e Sez. 6 n. 27309 del 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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