Cessata materia del contendere ma spese a carico delle amministrazioni in ritardo (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 5 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta definizione della domanda nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, non potendo più sussistere contestazione sulla spettanza del diritto. La declaratoria non preclude però la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite quando il ritardo nella definizione della prestazione sia loro imputabile: in tal caso opera il principio della soccombenza virtuale, che consente di addossare le spese alla parte che, con la propria inerzia, ha reso necessario il ricorso. L’amministrazione di appartenenza conserva legittimazione passiva se la trasmissione del fascicolo amministrativo e sanitario sia stata completata solo dopo il deposito e la notificazione del ricorso.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato dell’Arma dei carabinieri in congedo pensionistico, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie, ascritte in cumulo alla Tabella A, categoria sesta, con erogazione dell’equo indennizzo. Nel febbraio 2022 presentava domanda di pensione privilegiata in relazione alle medesime patologie.
Dopo la diffida inoltrata nel dicembre 2024, l’INPS subordinava la definizione della pratica alla trasmissione del fascicolo da parte dell’amministrazione di appartenenza, avvenuta solo in data successiva. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata di settima categoria, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione. Il Comando Generale chiedeva l’estromissione per difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione di appartenenza, rigettandola: dal compendio fattuale emerge che la trasmissione della documentazione necessaria è stata ultimata solo il 4 novembre 2025, dunque dopo il deposito e la notificazione del ricorso introduttivo. Il ricorso è pertanto stato correttamente proposto anche nei confronti del Comando Generale.
Nel merito, risultando acquisito che non sussiste più contestazione in ordine alla spettanza del vantato diritto, il Giudice dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. La definizione della domanda di privilegio è intervenuta nel dicembre 2025, con effetti sulla rata di marzo 2026, e l’INPS ha depositato la documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto.
Il punto qualificante della decisione attiene al regolamento delle spese. Il ricorrente aveva insistito per la condanna delle resistenti alla refusione di spese e compensi in virtù del principio della soccombenza virtuale, a cagione del colpevole ritardo imputabile tanto all’INPS quanto al Comando. La Corte accoglie questa prospettazione e pone le spese di lite in solido a carico delle parti convenute, con attribuzione al procuratore antistatario del ricorrente.
La liquidazione tiene conto delle attività processuali espletate ed è operata come in dispositivo: euro 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo. La cessazione della materia del contendere non vale dunque a neutralizzare le conseguenze processuali del ritardo, che restano a carico delle amministrazioni che lo hanno determinato.
Nota della Redazione
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