Obbligo sui tempi di pagamento applicabile ai funzionari di elevata qualificazione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 140 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-bis, comma 2, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicabile, negli enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, ai funzionari di elevata qualificazione responsabili della spesa. L’assenza della qualifica dirigenziale non esonera l’ente dall’assegnazione degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, né dalla conseguente valutazione ai fini della retribuzione di risultato. Il combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 consente di attribuire ai responsabili degli uffici le funzioni dirigenziali, con esse l’obbligo in materia di pagamenti. È invece oggettivamente inammissibile, per difetto di generalità e astrattezza, il quesito che investa la valutazione della performance individuale e la concreta gestione delle carenze organizzative.
Il Fatto
Il Consiglio delle Autonomie locali dell’Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Umbria una richiesta di parere presentata da un Comune, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131. L’ente, privo di personale dirigenziale e con un indice di ritardo dei tempi di pagamento pari a 2,6 giorni, ha chiesto se l’obbligo di rispetto dei tempi di pagamento e la relativa valutazione, ai fini della retribuzione di risultato in misura non inferiore al 30 per cento, si applichino ai funzionari di elevata qualificazione in qualità di responsabili della spesa.
Con un secondo quesito, l’ente ha domandato se, in caso di ritardo accertato dal Revisore dei conti, sia possibile evitare la decurtazione della retribuzione di risultato ove la Giunta valuti carenze organizzative non direttamente imputabili ai funzionari responsabili di settore.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina in via preliminare le condizioni di ammissibilità della richiesta, sul piano soggettivo e oggettivo. Il profilo soggettivo è integrato: la richiesta proviene da un Comune, ente indicato dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è sottoscritta dal Sindaco e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali.
Quanto al primo quesito, la Sezione ne riconosce l’ammissibilità oggettiva. La questione è formulabile in termini generali e astratti e attiene alla materia della contabilità pubblica, poiché l’art. 4-bis introduce misure per l’efficientamento dei processi di spesa mediante la riduzione dei tempi di pagamento. Non emergono interferenze con funzioni giurisdizionali.
Il secondo quesito è invece dichiarato inammissibile. Esso richiede di entrare nel merito della gestione amministrativa e del processo di valutazione dei risultati conseguiti dai funzionari, a fronte degli obiettivi assegnati. Manca il carattere di generalità e astrattezza e la pronuncia comporterebbe un’ingerenza nella concreta attività gestionale, non consentita.
Nel merito, la Sezione richiama la Riforma 1.11 del PNRR e le circolari della Ragioneria generale dello Stato, che hanno chiarito come la verifica del raggiungimento degli obiettivi spetti all’organo di revisione, mentre agli organismi di valutazione competa il controllo sulla retribuzione di risultato.
In mancanza di indicazione espressa del dettato legislativo, soccorrono i canoni dell’art. 12 delle Preleggi, con interpretazione sistematica e teleologica. Non coinvolgere i Comuni privi di dirigenza attenuerebbe in modo irragionevole la portata della norma. L’art. 109, comma 2, del TUEL consente di attribuire le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici, in deroga a ogni diversa disposizione. Poiché l’art. 107 del TUEL assegna ai dirigenti i compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, compresi gli atti di responsabilità dei pagamenti, l’obbligo si applica anche agli enti privi di dirigente, avendo riguardo ai funzionari di elevata qualificazione responsabili di spesa.
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Nota della Redazione
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