Procura alle liti non conferibile alla società tra avvocati (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 128 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti deve essere conferita all’avvocato persona fisica e non alla società tra avvocati, anche quando questa sia legittimata all’esercizio della professione forense. Gli artt. 4 e 4-bis della legge n. 247/2012 mantengono fermo il principio della personalità della prestazione professionale, sicché l’incarico è sempre conferito all’avvocato in via personale. Il mandato professionale alla società e la procura al socio professionista operano su piani distinti: la società può essere titolare del mandato e dei compensi, ma la rappresentanza processuale spetta solo al singolo avvocato. La procura conferita alla società è quindi invalida.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del Ministero degli affari esteri e titolare di pensione ordinaria diretta di vecchiaia dal 1° agosto 2001, ha chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento in godimento. La richiesta si fondava sul nuovo prospetto dei dati retributivi, il c.d. PAO4, trasmesso dall’amministrazione datrice di lavoro all’istituto previdenziale con nota del 1° ottobre 2014. L’ente è rimasto inerte, così il pensionato ha agito in giudizio davanti alla Corte dei conti.
L’INPS si è costituito contestando il fondamento della domanda e, in via subordinata, eccependo la prescrizione dei ratei anteriori al quinquennio. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 settembre 2025 sono emerse criticità sulla validità della procura conferita dalla parte alla società tra avvocati: il giudizio è stato rinviato per note sul solo punto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della procura alle liti. Il ricorrente aveva sostenuto la piena legittimità dell’atto, richiamando la riforma avviata con il d.lgs. n. 96/2001 e proseguita con la legge n. 124/2017 e la legge n. 247/2017, e la distinzione tra mandato e procura. Proprio da questa distinzione il giudice ricava, invece, le criticità dell’atto.
L’apertura legislativa all’esercizio della professione forense in forma societaria non ha mutato la natura della procura, che legittima la partecipazione del professionista al processo. L’art. 4 della legge n. 247/2012 dispone che l’incarico professionale è sempre conferito all’avvocato in via personale; l’art. 4-bis ribadisce che, anche nell’esercizio societario, resta fermo il principio della personalità della prestazione e che l’incarico può essere svolto solo da soci professionisti in possesso dei requisiti richiesti.
La società può dunque ricevere legittimamente il mandato professionale e incassare i compensi, quale soggetto giuridico distinto dai soci. Ciò non riverbera però effetti sull’attività defensionale nel processo, che va obbligatoriamente conferita al singolo avvocato. Nel caso concreto la procura risultava conferita alla società, in persona di un avvocato, e dunque a soggetto diverso dall’avvocato persona fisica: l’atto è invalido.
Il giudice rileva tuttavia che, a differenza di altre fattispecie esaminate, risultava depositato l’atto di conferimento del mandato alla società, con designazione del socio professionista munito dei titoli per l’esercizio della professione quale titolare della procura ad litem. Il conferimento successivo supera le criticità rilevate e consente la prosecuzione della lite.
Nel merito la Corte respinge l’eccezione di prescrizione, per l’inadempimento dell’INPS alla nota ministeriale del 1° ottobre 2014 e per la diffida inoltrata in data 29 febbraio 2024, che ha interrotto il termine decennale applicabile. Il ricorso è accolto: il trattamento va rideterminato tenendo conto delle voci retributive indicate nel PAO4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore della società, dichiaratasi antistataria.
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Nota della Redazione
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