Controllo giudiziario e percorso di emenda: motivazione insindacabile (Cass. pen. Sez. II n. 29036 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, il giudice di merito non è vincolato a ritenere acquisita l’emancipazione dell’impresa da influenze malavitose per il solo fatto dell’adozione di un modello di organizzazione e gestione e del recesso dai consorzi inquinati. La valutazione di congruenza economica dell’impatto delle commesse sul fatturato rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità. Il decreto che dia conto dei temi indicati dal giudice di rinvio è immune da vizi se non presenta contraddittorietà o manifesta illogicità.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata proponeva istanza di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale rigettava la richiesta; la Corte d’appello, prima con sentenza poi annullata dalla Cassazione, e successivamente in sede di rinvio con decreto del 10.02.2026, confermava il diniego.
Avverso il decreto di rinvio la società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per inosservanza del mandato rescindente, e la carenza di motivazione su tre profili: il modello organizzativo adottato, il recesso dai consorzi esclusi dalle white list e la cessazione dei rapporti con due imprese fornitrici. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta congiuntamente i due motivi, sul rilievo che entrambi si risolvono in una critica alla valutazione di merito. Il punto di partenza è il giudicato interno formatosi sulla decisione rescindente, che aveva indicato alla Corte d’appello tre temi da scrutinare: il modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, il recesso dai consorzi e la sporadicità dei contratti.
Secondo la Corte, il giudice di rinvio ha assolto l’onere motivazionale su tutti e tre i profili. Quanto al modello, la sua mera adozione non è sufficiente se manca la garanzia di un organo di vigilanza composto da soggetti indipendenti, non essendo stati indicati i nominativi dei componenti. Quanto ai consorzi, il recesso è troppo recente per ricavarne la prova dell’avvenuta emancipazione da ambienti a rischio. Quanto ai rapporti commerciali, il loro impatto sul fatturato non è insignificante.
La Corte ribadisce che in sede di legittimità gli unici standard di valutazione della motivazione sono la contraddittorietà e la manifesta illogicità. Non appare né illogico né contraddittorio affermare che uno strumento organizzativo non garantisca da solo il grado di separatezza richiesto nella fase di distacco da influenze illecite. Parimenti, l’uscita dai consorzi, pur fattore positivo, non dimostra di per sé l’intervenuta rottura con ambienti a rischio.
Il ricorso propone, in sostanza, soluzioni alternative che il giudice avrebbe potuto preferire, ma non sradica la motivazione dimostrandone l’interna contraddizione. Per questa ragione i motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e il pagamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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